Imputabilità e disturbo di personalità

Spesso ci siamo chiesti se è giusto o meno giudicare colpevole una persona che soffre di qualche disturbo psichico e commette un reato; prendere posizione non è sempre semplice ed anche la legge deve fare i conti con situzioni etiche, morali e con la stessa giurisdizione a volte poso stabile.

Generalmente, qualora il soggetto sia affetto da un disturbo di personalità conclamato, la Cassazione (sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005) riconosce che tale patologia possa concorrere a determinare l’infermità.

Cerchiamo ora di delineare il concetto di disturbi della personalità. Le condotte umane, siano esse normali o patologiche, sono in stretta relazione al contesto d’appartenenza, allo sviluppo psicofisico ed alle esperienze di vita.

I comportamenti della vita quotidiana o le risposte emotive a specifiche situazioni delineano il quadro di personalità del soggetto, rendendone possibile una diagnosi.

La pratica clinica opera una netta distinzione tra i tratti di personalità, cioè gli atteggiamenti attraverso i quali il soggetto si rapporta al mondo circostante, ed i Disturbi di Personalità, rintracciabili quando i succitati trattiappaiono rigidi e disadattativi, creando una compromissione nei vari ambiti di vita od una profonda sofferenza intrapsichica.

Tali disturbi emergono generalmente durante l'adolescenza, per poi proseguire per tutto l’arco della vita.

I Disturbi di Personalità si collocano sull'Asse II del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM - IV) e sono raccolti in tre gruppi:

-Paranoide, Schizoide e Schizotipico (F60.0; F60.1; F21). “Gli individui con questi disturbi appaiono spesso strani o eccentrici”;

- Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico (F60.2; F60.31; F60.4; F60.8). “Gli individui con questi disturbi appaiono spesso drammatici, emotivi o imprevedibili”;

- Evitante, Dipendente, Ossessivo-Compulsivo (F60.6; F60.7; F60.5); è stato soppresso il Disturbo Passivo-Aggressivo ed è stata aggiunta la categoria del Disturbo di Personalità Non Altrimenti Specificato (F60.9). “Gli individui con questi disturbi spesso appaiono ansiosi e paurosi”.

Nella pratica psichiatrica forense la diagnosi rappresenta un momento fondamentale, in quanto rende possibile la collocazione del reo entro un quadro psichiatrico-clinico ben delineato. Ciò consente di fornire al giudice gli elementi necessari al fine di decretare un’eventuale incapacità di intendere e di volere.

Nell’ambito della valutazione forense, è imprescindibile che il fatto violento sia un’espressione netta di una disfunzionalità patologica e non un semplice agito nei confronti della vittima.

Una delle valutazioni da applicare in tale diagnosi è quella che permette di confrontare il comportamento del soggetto prima, durante e dopo il reato.

Il problema clinico e la conseguente valutazione psichiatrico forense di un Disturbo Grave di Personalità (per quanto complesso esso sia), è quello di documentare, alla luce della storia clinica, delle risultanze delle indagini psicodiagnostiche, delle modalità che hanno preceduto, accompagnato e seguito il delitto, se il Disturbo si è (o meno) manifestato in maniera qualitativamente o quantitativamente sufficiente per conferire “valore di malattia” al reato commesso.

In altre parole, anche in presenza di un disturbodi personalità grave e serio, se la genesi (progettazione) e la dinamica (esecuzione) del comportamento criminale indicano che -nello svolgimento complessivo e nel resoconto retrospettivo dello stesso- l’autore ha conservato e conserva, sostanzialmente indenni le aree funzionali del suo Io preposte alla comprensione del significato del suo atto e delle conseguenze dello stesso (funzioni percettivo-memorizzative, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive) non si può concludere nel senso dell’esistenza di un vizio di mente.” (Fornari 2010, p. 14)

Data pubblicazione: 10 gennaio 2014

1 commenti

#1
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Dr. Nicola Mascotti

E' utile ricordare al proposito l'art. 85 del Codice Penale: "Capacità d’intendere e di volere. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere".
Entrambi i requisiti debbono essere posseduti dall'attore, nel momento in cui si rende responsabile del reato, affinché questi possa essere imputabile: cioè deve essere in grado sia di intendere, sia di volere.
La malattia mentale può incidere sia su entrambe, sia su una sola delle due, determinando un'incapacità che, se presente ed accertata al momento del fatto, esclude l'imputabilità.

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