Imputabilità e disturbo di personalità
Spesso ci siamo chiesti se è giusto o meno giudicare colpevole una persona che soffre di qualche disturbo psichico e commette un reato; prendere posizione non è sempre semplice ed anche la legge deve fare i conti con situzioni etiche, morali e con la stessa giurisdizione a volte poso stabile.
Generalmente, qualora il soggetto sia affetto da un disturbo di personalità conclamato, la Cassazione (sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005) riconosce che tale patologia possa concorrere a determinare l’infermità.
Cerchiamo ora di delineare il concetto di disturbi della personalità. Le condotte umane, siano esse normali o patologiche, sono in stretta relazione al contesto d’appartenenza, allo sviluppo psicofisico ed alle esperienze di vita.
I comportamenti della vita quotidiana o le risposte emotive a specifiche situazioni delineano il quadro di personalità del soggetto, rendendone possibile una diagnosi.
La pratica clinica opera una netta distinzione tra i tratti di personalità, cioè gli atteggiamenti attraverso i quali il soggetto si rapporta al mondo circostante, ed i Disturbi di Personalità, rintracciabili quando i succitati trattiappaiono rigidi e disadattativi, creando una compromissione nei vari ambiti di vita od una profonda sofferenza intrapsichica.
Tali disturbi emergono generalmente durante l'adolescenza, per poi proseguire per tutto l’arco della vita.
I Disturbi di Personalità si collocano sull'Asse II del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM - IV) e sono raccolti in tre gruppi:
-Paranoide, Schizoide e Schizotipico (F60.0; F60.1; F21). “Gli individui con questi disturbi appaiono spesso strani o eccentrici”;
- Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico (F60.2; F60.31; F60.4; F60.8). “Gli individui con questi disturbi appaiono spesso drammatici, emotivi o imprevedibili”;
- Evitante, Dipendente, Ossessivo-Compulsivo (F60.6; F60.7; F60.5); è stato soppresso il Disturbo Passivo-Aggressivo ed è stata aggiunta la categoria del Disturbo di Personalità Non Altrimenti Specificato (F60.9). “Gli individui con questi disturbi spesso appaiono ansiosi e paurosi”.
Nella pratica psichiatrica forense la diagnosi rappresenta un momento fondamentale, in quanto rende possibile la collocazione del reo entro un quadro psichiatrico-clinico ben delineato. Ciò consente di fornire al giudice gli elementi necessari al fine di decretare un’eventuale incapacità di intendere e di volere.
Nell’ambito della valutazione forense, è imprescindibile che il fatto violento sia un’espressione netta di una disfunzionalità patologica e non un semplice agito nei confronti della vittima.
Una delle valutazioni da applicare in tale diagnosi è quella che permette di confrontare il comportamento del soggetto prima, durante e dopo il reato.
“Il problema clinico e la conseguente valutazione psichiatrico forense di un Disturbo Grave di Personalità (per quanto complesso esso sia), è quello di documentare, alla luce della storia clinica, delle risultanze delle indagini psicodiagnostiche, delle modalità che hanno preceduto, accompagnato e seguito il delitto, se il Disturbo si è (o meno) manifestato in maniera qualitativamente o quantitativamente sufficiente per conferire “valore di malattia” al reato commesso.
In altre parole, anche in presenza di un disturbodi personalità grave e serio, se la genesi (progettazione) e la dinamica (esecuzione) del comportamento criminale indicano che -nello svolgimento complessivo e nel resoconto retrospettivo dello stesso- l’autore ha conservato e conserva, sostanzialmente indenni le aree funzionali del suo Io preposte alla comprensione del significato del suo atto e delle conseguenze dello stesso (funzioni percettivo-memorizzative, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive) non si può concludere nel senso dell’esistenza di un vizio di mente.” (Fornari 2010, p. 14)