Apportare modifiche al Codice Deontologico. Gli Psicologi italiani si esprimono con un Referendum
Un Codice Deontologico prescrive agli iscritti ad un Albo Professionale (cioè a coloro che esercitano una professione regolamentata) una serie di norme di comportamento a cui essi hanno il dovere di attenersi al fine di tutelare l'utenza e il decoro della professione che essi esercitano.
A breve gli Psicologi Italiani verranno invitati dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) ad esprimersi attraverso il voto al fine di aggiornare e modificare alcuni articoli del Codice Deontologico.
L'occasione del Referendum permetterà in particolare agli Psicologi di esprimere un parere su temi importanti e di incidere quindi sull'orientamento che gli Ordini Regionali dovranno tenere qualora siano ravvisati specifici comportamenti scorretti da parte di iscritti. Tre sono gli articoli oggetto del referendum: 1, 5, 21. Potete vedere direttamente dal sito del CNOP (clicca qui) la proposta di modifica.
Perché è importante modificare e rendere più attuale l'art. 21?
L'art. 21 ha delle ripercussioni importanti sull'attività di tutela dell'utenza e della professione. In particolare permetterebbe di arginare la diffusione di pseudo-professioni, impedendo che un prezioso sapere teorico/pratico, frutto di anni di ricerca in psicologia, venga divulgato a non psicologi, cioè a persone che potrebbero di fatto utilizzare tale sapere per esercitare attività lucrative del tutto simili a ciò che per Legge è di esclusiva pertinenza dello psicologo e dello psicoterapeuta.
Anche l'attuale formulazione dell'articolo in oggetto prevede sanzioni in tal senso:
Art. 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
La novità sta nel suo rafforzamento:
Art. 21
L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Tale proposta di modifica si è resa necessaria dal momento che alcuni psicologi (i numeri precisi non si hanno ma si è indotti a credere che siano molti), contravvenendo ad una precisa norma del Codice Deontologico attualmente in vigore, insegnano regolarmente tecniche di intervento psicologico a persone non abilitate ad effettuare interventi di questo tipo (per intenderci con un esempio, è come se un chirurgo insegnasse tecniche chirurgiche a persone che non sono medici e le inducesse a ritenersi legittimete ad effettuare dei "piccoli interventini").
Non si tratta di una battaglia "corporativa" ma di una forma di tutela dell’utenza e al contempo di valorizzazione di una professione che ha enormi responsabilità nei confronti dell'individuo e della società e che per tale motivo il Legislatore ha regolamentato attraverso una specifica Legge.
Ricordiamo infatti che la figura dello psicologo-psicoterapeuta è disciplinata per Legge (L. 18.02.1989, n. 56 - G.U. 24.02.1989, n.46) e rientra tra le Professioni Sanitarie presenti nell'elenco Ufficiale stilato dal Ministero della Salute (vedi qui).
Lo psicologo e lo psicoterapeuta sono autorizzati e legittimati a prendere in carico individui, famiglie, gruppi, sia attraverso prestazioni erogate attraverso il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) sia attraverso prestazioni erogate in regime privato (Libera Professione), valutare attraverso un'attività diagnostica la natura e l'entità del problema, attivarsi, in autonomia o in sinergia con altri Professionisti Sanitari (Psichiatra, Logopedista, Neurologo, altro), al fine di trovare una soluzione al problema individuato.
In tal senso la modifica dell'articolo 21 determinerebbe una maggiore tutela nei confronti dell'utenza, evitando che si affaccino sul mercato pseudo-professionisti che offrono interventi di sostegno, abilitazione e riabilitazione, quindi di cura, per problematiche psicologiche, interventi spesso mascherati da un artificioso e creativo linguaggio che tenta di dissimulare la vera natura di tali interventi. Tali atteggiamenti sarebbero incoraggiati dall'attività di "docenza" di alcuni colleghi psicologi in corsi privati (molto costosi) che incentivano attività ed esercizi abusivi, inducendo le persone che partecipano a questi corsi, a credersi legittimate a fornire prestazioni di consulenza nell'ambito della salute e del benessere psichico.
Per queste ragioni invito i colleghi ad esprimersi con il voto tenendo in considerazione l'importanza degli argomenti oggetto di questa discussione.