Lettera aperta all'ordine nazionale degli psicologi sulla questione ECM

a.devincentiis
Dr. Armando De Vincentiis Psicologo, Psicoterapeuta

A nome dei referenti in psicologia e degli psicologi della Comunità Medicitalia.it che sottoscrivono questa lettera

Spettabili Membri dell'Ordine degli Psicologi,

da alcune fonti (Agenas) sembrerebbe che esista l’obbligo alla formazione continua per gli psicologi liberi professionisti. Ma ciò che rende particolarmente perplessi è il fatto che sarebbero sempre stati obbligatori anche per i professionisti non legati al SSN purchè eroganti prestazioni di tipo sanitario, per cui si evincerebbe la necessità, da parte di questi, di acquisire nel triennio 2011-13  150 crediti.

Ma le affermazioni circolanti sono, però, in netto contrasto con quanto affermato dai vari Ordini regionali almeno fino al 2012 (decreto Monti), ove era evidenziata l'obbligatorietà dei crediti esclusivamente per i professionisti dipendenti e convenzionati con il sistema sanitario nazionale..

dal momento in cui le linee guida degli Ordini concedevano al libero professionista una scelta formativa (sempre nel rispetto del codice deontologico) comunque indipendente dai crediti ECM, è possibile che ad un tratto ci si deve trovare in debito formativo ECM e costretti ad acquisire un numero di crediti nel restante anno per coprire anche quelli non acquisiti nel momento in cui essi NON erano considerati obbligatori?

Sono possibili obblighi retroattivi?

Quanto affermiamo sulla non obbligatorietà dei crediti sostenuta dagli Ordini può essere tranquillamente dimostrato riportando le affermazioni di alcuni di questi come esempio.

Ordine Lazio

http://www.ordinepsicologilazio.it/formazione_aggiornamento/formazione_continua/ordine_ecm/pagina6.html

(..)L’Ordine regionale si conforma al documento deliberato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi nell’adunanza del 5 aprile 2003 perché ritiene rappresenti una posizione corretta sul tema, sia sul piano formale sia su quello sostanziale. Si riporta qui di seguito un estratto del documento:

“[…] è opportuno ricordare ai colleghi che l’ECM non è obbligatorio per i liberi professionisti, e l’obbligo riguarda solo coloro che hanno rapporti con la Sanità pubblica, sia nella situazione di pubblici dipendenti o convenzionati direttamente col settore pubblico,sia nella qualità di dipendenti o di prestatori d’opera intellettuale di soggetti a loro volta convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale. Non sono tenuti ad ottemperare all’obbligo ECM neppure i colleghi che operano alle dipendenze o come prestatorid’opera di altri enti pubblici non connessi al settore sanitario, come le regione o gli enti locali.”(..)

 

http://www.ordinepsicologilazio.it/formazione_aggiornamento/formazione_continua/ordine_ecm/pagina5.html

(..)Seguendo l’ordine di esposizione della nota ministeriale del 4-4-2005, occorre osservare che la sentenza del T.A.R. Lazio Sezione III ter n.14062 del 18-11-2004 avvalora quanto finora sostenuto da codesto spettabile Ordine.

Infatti, al contrario di quanto afferma il Ministero, detta sentenza – della quale Le rimetto il relativo stralcio –, seppur incidentalmente, precisa che “L’E.C.M. s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti degli enti del S.S.N., e per quelli che con esso collaborano in ragione di convenzione o d’accreditamente, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal S.S.N., il controllo delle prestazioni connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’E.C.M. rappresenta un onere, non già un obbligo”.(..)

 

L'ordine Lombardia è ancora più chiaro

http://www.opl.it/media/normativa/ECM/ECM_20111026_manovra_finanziaria.pdf

(..) La manovra finanziaria 2011 - decreto legge n. 138 del 13.08.2011 coordinato con la legge di conversione n. 148 del 14.09.2011 – al Titolo II che tratta di “liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo”, promulga alcune norme che riguardano in particolare le professioni.

Nello specifico, l’Art.3, comma n. 5 ricorda che la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale può essere eventualmente sanzionato.

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ribadisce l’assenza di sostanziali novità e cambiamenti in materia di ECM alla luce della Legge 148 rispetto a quanto già contenuto nel Codice Deontologico degli Psicologi italiani, che prevedeva già che il professionista dovesse mantenere un aggiornamento costante della propria formazione. In particolare l’art. 5 (…)

(..)Ad oggi l'obbligatorietà del sistema dei crediti ECM come parametro per quantificare l’obbligo formativo generale contenuto nel Codice Deontologico continua a riguardare esclusivamente i dipendenti del SSN e a chi opera con esso in regime di convenzionamento o accreditamento (vedi tabella 1).

 

TEBELLA POSIZIONE ECM

Tipo di operatività professionale Obbligo ECM

Dipendente pubblico e/o convenzionato SSN......... SI

Libero professionista clinico o psicoterapeuta coincidente con prestazioni esenti IVA ex art. 10 l.633/72................ Controverso. Non esiste però obbligo di legge né sanzioni.

 

http://www.opl.it/showPage.php?template=news&id=239

E’ utile precisare che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica privata, caratterizzata peraltro per la sua natura dall’esenzione IVA ex art.10 d.p.r. 633/72 è a tutti gli effetti considerata attività sanitaria.

Viste però le ultime determinazioni in tema da parte della Conferenza Stato Regioni, la quale in data 5 novembre 2009 ha approvato il testo del nuovo sistema di formazione continua in medicina, in assenza sia di sanzioni che di una programmazione in tal senso, non c’è un effettivo obbligo neppure per chi esercita l'attività psicoterapeutica in forma libero professionale.

Così come per l’Ordine della Regione Emiglia Romagna

http://www.ordpsicologier.it/ml_preview.php?id_ml=264

L’obbligo di acquisire crediti ECM è in vigore solo per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

2) L’obbligo non riguarda pertanto gli psicologi libero professionisti a meno che non collaborino, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate.

3) In caso di obbligo, i crediti da acquisire annualmente sono 50 (minimo 25 e massimo 75), per un totale di 150 nel triennio 2011-2013.

4) Il libero professionista che inizia una collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate ha l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM solo dal momento della stipula del contratto.

e così via…..

 

Sembra chiaro, da quanto letto, che un libero professionista, almeno fino ad oggi, abbia avuto la possibilità di scegliere la propria formazione indipendentemente dai crediti formativi nel pieno rispetto delle linee guida.

Dopo la pubblicazione del DPR n. 137 (G.U. del 14 agosto 2012) come deve comportarsi un libero professionsita non legato al SSN?

Tale decreto, sulla questione ECM, ha un valore retrattivo?

E se così fosse, può, "domani", un professionista, che ha preferito aggiornarsi nel proprio ambito professionale con seminari, letture, pubblicazioni riguardanti la propria disciplina con attività di propria scelta, essere sanzionato solo perché è in debito di crediti formativi (il più delle volte lontani dal proprio interesse professionale e ritenuti dagli stessi Ordini non obbligatori)?

Può un professionista recuperare nell'anno 2013, con un certo dispendio di tempo e, soprattutto, economico, il numero di crediti che, grazie a quanto su evidenziato, ha scartato in favore di una formazione più consona ai propri interessi?

Crediamo che questi siano i quesiti che la gran parte dei liberi professionisti, oggi, si stia ponendo.

Restiamo in attesa di una riflessione e/o un chiarimento in merito

Gli psicologi della comunità Medicitalia.it

Data pubblicazione: 22 gennaio 2013

43 commenti

#8
Foto profilo Dr.ssa Valeria Randone
Dr.ssa Valeria Randone

Ottima iniziativa Armando!
Credo che gli ECM, anche se partiti con le migliori intenzioni, adesso abbiano solo un chiaro scopo di lucro, sono poco seri e spesso fatti online, come se si trattasse di una raccolta punti del supermercato.
Credo che per chi fa fomazione, per chi scrive libri e, per chi si forma di continuo per "scelta e per coscienza", lasciare il lavoro e perdere tempo, solo per i punti, sia superfluo.
Valeria Randone

#10
Foto profilo Psicoterapeuta
Psicoterapeuta

Condivido e sottoscrivo.

#12
Foto profilo Psicoterapeuta
Psicoterapeuta

Condivido l'iniziativa

#13
Foto profilo Specialista deceduto
Dr. Antonio Vita

Ero e sono d'accordo sulla lettera e sui suoi contenuti.
Noi ci aggiorniamo continuamente, altrimenti saremmo fuori dal libero mercato e non avremmo più nemmeno una semplice richiesta dai privati; non avremmo la possibilità di esercitare la psicoterapia o altri compiti psicologici a pagamento.

#15

Sono d'accordo, gli ECM sono per lo più una questione di lucro e poco hanno a che fare con la formazione/aggiornamento, per noi psicoterapeuti è una necessità senza la quale è impossibile curare le persone.
rosalba anfosso boscolo

#17
Foto profilo Psicoterapeuta
Psicoterapeuta

Sottoscrivo pienamente, ed attendo una risposta dal nostro Ordine Professionale.

#20
Foto profilo Dr.ssa Chiara De Alessandri
Dr.ssa Chiara De Alessandri

Sono d'accordo, anche perché ritengo che il sistema di crediti ECM sia sostanzialmente più una rendita per chi produce corsi accreditati che una garanzia di serietà nella formazione di chi è costretto a pagarli, ritrovandosi poi a scegliere più in base al numero di punti che al reale interesse dell'argomento trattato.
Dott.ssa Chiara De Alessandri

#21
Foto profilo Dr. Valerio Rubino
Dr. Valerio Rubino

Condivido la necessità di fare chiarezza e allo stesso tempo di promuovere azioni a tutela di eventuali diritti violati.

#27
Foto profilo Dr. Armando De Vincentiis
Dr. Armando De Vincentiis

RISPOSTA DELL'ORDINE LOMBARDIA

Prot opl_0001857/2013


si inoltra la seguente comunicazione della dottoressa Ilaria
Migliavacca, Consulente ECM, in risposta al quesito inviato.
Distinti saluti

Mara Vidale - Referente pratica




Gent.mi dottori,
in qualità di consulente ecm di OPL invio un quadro riassuntivo ed
aggiornato in materia di formazione continua.

Per il ministero della salute, l'ECM è il processo attraverso il quale
il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere
ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e del
proprio sviluppo professionale. La formazione continua comprende
l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una
pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste buone
pratiche è necessario spendere una parte delle proprie energie per
l'aggiornamento. Gli operatori della salute hanno l'obbligo
deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze
per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi,
cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di
interesse, in modo da poter essere un buon professionista della
sanità.
L'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs
502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l'obbligo
della formazione continua per i professionisti della sanità, ha
rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute l'obbligo di
accumulare
crediti ECM inizia al termine della propria formazione di base
(università)
e post base (master e scuole di specializzazione) e dovrebbe riguardare
tutte le categorie professionali della Sanità:
La E.C.M. interessa tutte le figure del ruolo sanitario, indicate nel
sito
genericamente come "operatori della Sanità"
Tali figure comprendono:

a.. Medico chirurgo
b.. Veterinario
c.. Odontoiatra
d.. Farmacista
e.. Biologo
f.. Chimico
g.. Fisico
h.. Psicologo
i.. Assistente sanitario
j.. Dietista
k.. Educatore professionale
l.. Fisioterapista
m.. Igienista dentale
n.. Infermiere
o.. Infermiere pediatrico
p.. Logopedista
q.. Ortottista/Assistente di oftalmologia
r.. Ostetrica/o
s.. Podologo
t.. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
u.. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
v.. Tecnico audiometrista
w.. Tecnico audioprotesista
x.. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
y.. Tecnico di neurofisiopatologia
z.. Tecnico ortopedico
aa.. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
ab.. Tecnico sanitario di radiologia medica
ac.. Terapista della neuro e psicomotricit=C3=A0 dell'et=C3=A0 evolutiva
ad.. Terapista occupazionale
ae.. Ottico
af.. Odontotecnico


Per il ministero della salute il debito formativo decorre
dall'anno successivo a quello di conseguimento
del titolo e dell 'iscrizione all'Albo o al Collegio di
riferimento. Se la
data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente
successiva
alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo
ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a
quello di
iscrizione.


Le scuole di specializzazione, i master universitari, i dottorati di
ricerca, i corsi di perfezionamento scientifico e le lauree
specialistiche e
le scuole di psicoterapia (se ufficialmente riconosciute) non forniscono
crediti ECM ma esonerano dall'accumulare crediti ECM per tutti gli
anni
solari di regolare frequenza essendo considerate parte della formazione
post-base.

Riporto di seguito i riferimenti normativi.

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale
sanitario che
frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base
propri
della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di
ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea
specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3
novembre
1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di
formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto
Legislativo 17
agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento
dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.
corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità
all'esercizio dell'attività
di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio
2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di
formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi
dell'art. 1,
comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS"
di cui alla Legge 5
giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno
1990) per
tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati,
altresì,
dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni
in
materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971,
n.
1204, e successive modificazioni, nonchè in materia di adempimento del
servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive
modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui
usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni...."

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono
essere
portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono
assorbiti dal
diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate
precedentemente.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che
sono 150 i crediti formativi ECM previsti nel triennio in corso
(2011-2013), in media 50 crediti all'anno.

Ai professionisti sanitari che hanno acquisito nel triennio precedente
(2008-2010) 150 crediti formativi ECM (oppure 90 godendo dello sconto
incentivante del precedente triennio) è concesso acquisire almeno 120
crediti formativi invece che 150, usufruendo di uno sconto di 10
crediti formativi l'anno.



La Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per
acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie
formative: residenziale, FAD, FSC. Alcuni limiti riguardano, invece,
l'autoformazione, la didattica ed il tutoraggio (limite di utilizzo
per ciascun professionista: 50% dei crediti di ogni anno).

Alla luce dei testi ministeriali sopra riportati, si esprime di seguito
parere in materia ecm elaborato dal Consiglio dell'ordine degli
Psicologi della Lombardia.



La manovra finanziaria 2011 - decreto legge n. 138 del 13.08.2011
coordinato con la legge di conversione n. 148 del 14.09.2011 è al
Titolo II che tratta di liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre
misure per favorire lo sviluppo=, promulga alcune norme che riguardano
in particolare le professioni.



Nello specifico, l'Art.3, comma n. 5 ricorda che la violazione
dell'obbligo di formazione continua determina un illecito
disciplinare e come tale può essere eventualmente sanzionato.

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia ribadisce l'assenza di
sostanziali novità e cambiamenti in materia di ECM alla luce della
Legge 148 rispetto a quanto già contenuto nel Codice Deontologico
degli Psicologi italiani, che prevedeva già che il professionista
dovesse mantenere un aggiornamento costante della propria formazione.
In particolare l'art. 5 del nostro codice recita così: lo psicologo è
tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e
ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore
in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo
psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le
fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del
cliente e/o utente, aspettative infondate.



Ad oggi l'obbligatorietà del sistema dei crediti ECM come parametro
per quantificare l'obbligo formativo generale contenuto nel Codice
Deontologico continua a riguardare esclusivamente i dipendenti del SSN
e a chi opera con esso in regime di convenzionamento o accreditamento
o in enti privati accreditati (vedi tabella 1).



TEBELLA POSIZIONE ECM

Tipo di operatività professionale
Obbligo ECM

Dipendente pubblico e/o convenzionato SSN
SI

Libero professionista clinico o psicoterapeuta coincidente con
prestazioni esenti IVA ex art. 10 l.633/72.
Controverso. Non esiste però obbligo di legge nè sanzioni.

Dipendente di area non sanitaria (es. psicologi del lavoro)
NO

Libero professionista impegnato in attività non sanitaria (psicologia
del lavoro, formazione, ecc.) coincidente con prestazioni soggette a
IVA.
NO


Tab.1: obbligo ECM



Per i liberi professionisti, la funzione di programmazione e
valutazione della formazione continua deve essere svolta da apposite
Commissioni degli Ordini professionali. Ad oggi non è stata ancora
istituita una simile commissione presso il nostro Ordine.



La non obbligatorietà di ECM per i liberi professionisti è espressa
con delibera del CNOP del 23 aprile 2005: L'obbligo di aggiornamento
per tutti gli Psicologi deriva innanzitutto dal Codice Deontologico,
Art.5 Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di
preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina
specificatamente nel settore in cui opera, le modalità di come
ottemperare sono a responsabilità e libera scelta del professionista.


Per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata
accreditata, l'obbligo ecm deriva anche dagli artt. 16 bis e 16 ter e
quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.

Si riportano di seguito gli articoli di legge riguardanti i
professionisti che operano nella sanità pubblica o nelle struttre
private accreditate:

Art. 16-quater 114

Incentivazione della formazione continua

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile

per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero
professionista, per conto

delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie
locali e delle strutture

sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente
e convenzionato individuano

specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il
personale che nel

triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito
dalla Commissione

nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del
personale sanitario dipendente

o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di
partecipazione alla formazione

continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono
requisito essenziale per

ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario
nazionale.

Il Dott. Palma, Presidente del Consiglio Nazionale Ordini degli
Psicologi ha come segue commentato il punto sulla formazione continua
ECM contenuto nel Decreto sulla Riforma degli Ordinamenti che è stato
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 agosto 2012, per questo penso
possa essere utile Formazione Continua, evidenziandone le peculiarità
e le implicazioni per la professione.

Il codice deontologico degli Psicologi, fin dalla sua prima stesura
del 1998, ha previsto l'obbligo di aggiornamento professionale: da
una ricerca del CNOP risulta che il 97% degli iscritti all'albo segue
percorsi formativi/aggiornamento dopo la laurea, a conferma di una
forte attenzione all'aggiornamento da parte degli Psicologi.

Il Dpr, nel ribadire che "resta ferma la normativa vigente
sull'educazione continua in medicina (ECM)" sembra introdurre
di fatto una duplice modalità di aggiornamento: Il Regolamento del
consiglio nazionale (da emanarsi entro agosto 2013 previo parere del
Ministero della Salute) da un parte, e l'Educazione Continua in
Medicina (ECM) dall'altra.

Il Presidente del CNOP ritiene sia opportuno utilizzare questa doppia
possibilità. Nel ribadire che l'ECM è obbligatoria per i
dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata
accreditata, ritiene che, attraverso il regolamento previsto dal Dpr,
sia possibile rendere la formazione continua più aderente alle diverse
aree professionali. Sarebbe opportuno ed auspicabile che, coloro che
non sono interessati alle materie trattate in ambito ECM ai fini
dell'accrescimento della propria competenza professionale, possano
utilizzare modalità di formazione continua nelle materie di loro
interesse, rendendo così l'obbligo formativo sostanziale e non
solo formale. Ma è necessario evitare il rischio che tutto si riduca
ad una corsa all'accaparramento di "punti" e
"bollini". Si auspica di poter finalmente parlare di FCP e
cioè di Formazione Continua in Psicologia di qualità, costruita sul
senso di responsabilità dello stesso professionista.

Infine, non va sottovaluta l'esigenza di garantire un'offerta
formativa appropriata e possibilmente gratuita ai numerosi psicologi
che non lavorano.

Quindi, l'agenda del CNOP dei prossimi mesi avrà come obiettivo,
tra gli altri, la definizione del regolamento per la formazione
continua

Per venire a conoscenza degli eventi ecm (residenziali ed eventuali
corsi di Formazione a Distanza) accreditati dal ministero in
Italia, può visitare il sito ufficiale del ministero della salute
http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp (accedendo all'area
banche dati eventi ed impostando i criteri di ricerca suggeriti) o
http://ape.agenas.it/eve.aspx per accedere alla ricerca degli eventi
erogati da Provider accreditati dal Ministero; mentre per conoscere i
corsi (residenziali ed eventuali corsi di Formazione a Distanza)
accreditati con il sistema della Regione Lombardia può visitare il
sito http://www.ecm.regione.lombardia.it/.

Nei suddetti siti potete trovare anche normative ed informazioni
riguardanti la formazione continua ECM-CPD.

Cordiali saluti

Ilaria Migliavacca

Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires 75 - 20124 Milano
tel. 02/67071596 - fax 02/67071597
segreteria@opl.it - www.opl.it

DEDUCIAMO, IN DEFINITIVA, CHE, FERMO RESTANDO ALL'ARTICOLO 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO, IL LIBERO PROFESSIONISTA NON HA OBBLIGO DI ACCREDITAMENTO ECM

#30
Foto profilo Dr. Armando De Vincentiis
Dr. Armando De Vincentiis

Pubblichiamo volentieri una lettera che ci ha spedito la Sipap in merito al Referendum indetto dall’Ordine degli Psicologi per la modifica degli artt. 1, 5 e 21 del Codice deontologico. Approfondimenti attraverso slides esplicative possono essere trovati sul sito www.sipap.org.

Ecco come la proposta di riforma degli artt. 1, 5 e 21 potrebbe danneggiarci

a cura di Luisa Barbato e Pierluigi Policastro

Cari colleghi/e,come molti di voi già sapranno, a breve saremo chiamati a votare un referendum proposto dal CNOP (l’Ordine Nazionale degli Psicologi)in merito alla modifica di tre articoli, l’1, il 5 e il 21, del codice deontologico degli psicologi.

Prima di entrare nel dettaglio e spiegarvi in cosa consistono le modifiche degli articoli,vorremmo sottolineare la logica complessiva di questi interventi che toccano argomenti importantissimi della nostra professione.

Gli argomenti sono:
- Art. 1 Le prestazioni professionali effettuate a distanza (internet ecc.)
- Art. 5 La formazione continua
- Art. 21 L’insegnamento delle conoscenze della nostra professione a soggetti terzi

Sicuramente vi rendete conto che si tratta di argomenti molto rilevanti e attuali che necessitano di un confronto e di un dibattito quanto mai ampio all’interno della nostra comunità professionale.
Come cerca invece di risolvere il problema l’Ordine Nazionale? Facendone oggetto di deontologia professionale, ossia inasprendo i controlli e le punizioni.
Gli Ordini, si sa, da sempre sono lontani dal nostro lavoro, dalle nostre problematiche, in particolare l’ordine nazionale che è formato solo dai presidenti degli ordini regionali, ossia quanto di più mediato, per non dire lontano, rispetto alla realtà professionale che viviamo tutti i giorni.

Allora cosa ci dicono questi signori? Che per le prestazioni a distanza (art. 1) si applica il codice deontologico come per tutte le altre prestazioni, come dire: se sbagliate via internet sarete puniti come se sbagliate a studio. Per il resto, per tutte le problematiche che l’uso delle nuove tecnologie nel nostro lavora comporta, il CNOP non ha altro da dirci.

Per la formazione continua (art.5), allo stesso modo – copiando ciò che dice la recente legge sulla regolamentazione delle professioni – viene sancito che non farla comporta una violazione deontologica, ossia, ancora una volta sarete puniti. Cosa ci dice il CNOP sulle problematiche che l’obbligo di formazione continua comporta? Non ha altro da dirci.

Infine l’articolo 21, quello più controverso. Qui i divieti e le punizioni divengono molto stringenti, addirittura paradossali: se osate insegnare “gli strumenti e le tecniche di conoscenza psicologiche” a tutti quei soggetti (infermieri, insegnanti, educatori, dirigenti d’azienda ecc.)che potrebbero tramite questi insegnamenti migliorare lo svolgimento della loro professione, allora sarete puniti. Potrete solo insegnare le “conoscenze psicologiche”. A questo punto sarete confusi e vi chiederete: ma quale è la differenza? Non lo sappiamo, ce lo stiamo chiedendo anche noi. Sul tema professioni limitrofe a quella dello psicologo cosa altro ci dice il CNOP? Ovviamente niente.

In sintesi, oltre ai contenuti delle modifiche, tutte in stile restrittivo e punitivo, siamo fortemente contrari alla modalità, al come, temi così rilevanti vengono affrontati.

Non è chiudendo il recinto che i buoi non scappano, forse sono già scappati, non è stringendo i vincoli e aumentando gli obblighi e le relative sanzioni che modernizziamo la nostra professione. E soprattutto, non è inserendo gli ennesimi legacci che promuoviamo lo sviluppo della nostra professione.

Vi ricordiamo che il referendum è previsto dalla legge 56/89 (sull’ordinamento della professione di psicologo)e coinvolge tutta la comunità professionale ma non prevede quorum minimi. Quindi il risultato del referendum sarà valido a prescindere da quanti di noi voteranno!

Per tutte queste ragioni, quando riceverete la busta pre-affrancata per votare che ci invierà il CNOP, vi chiediamo di votare

NO!!!

al referendum.
http://www.igf-gestalt.it/2013/05/referendum-ordine-degli-psicologi-2-votiamo-no/

#32
Foto profilo Dr. Armando De Vincentiis
Dr. Armando De Vincentiis

dal SIPAP

http://www.sipap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=155
mi permetto di soffermarmi sull’art. 5 che prevede un inasprimento delle azioni disciplinari a seguito della violazione dell’obbligo di formazione.

Chi di noi può essere contrario alla formazione continua? Chi può pensare che tutto rimane uguale nel tempo e quindi non è necessario aggiornarsi? Sono certo che nessuno di noi si sente immune da dall’ignoranza, ma d’altro canto mi chiedo quale sia lo spazio di libertà che, nella piena consapevolezza e maturità di ognuno di noi professionisti, viene dato per la propria formazione.

Dobbiamo davvero sottostare sempre e comunque alle decisioni di altri? Dobbiamo sempre e comunque rincorrere ciò che è stabilito da altri che è giusto o meno sapere per la nostra pratica professionale? Nell’esercizio della professione emergono bisogni formativi e di aggiornamento che tutti noi possiamo soddisfare con la piena maturità di cui siamo dotati dopo anni di studio e in coerenza con il nostro modo di vedere e il modello teorico di riferimento, pena, a mio avviso, l’inefficacia della nostra professionalità e dunque anche una alienazione dal mercato in cui si opera. Sì può osare pensare anche al fatto che la persona che usufruisce dei nostri servigi può giudicare l’efficacia dei medesimi e la preparazione di chi li offre? Potremo mai affrancarci da un modello paternalistico tipicamente italiano in cui sono sempre altri – e spesso non i migliori, ma i più capaci di cavalcare codici e regolamenti – a giudicare l’adeguatezza della nostra professionalità, portandoci alla “sindrome della raccolta punti” o “della certificazione” e “della patente” ottenuta la quale tutto è lecito e tutto è fattibile fino alla prossima certificazione o patente?

Questo cambiamento del Codice deontologico direbbe di no e allora, noi, come i figli di Crono, siamo destinati a essere mangiati dai nostri stessi simili, che, più competenti (spero) e più in grado di essere accreditatori (sicuramente), acquisiranno strumenti in cui ci cannibalizzeremo economicamente e professionalmente; e ci affanneremo per convegni su temi che non ci interessano o con approcci in cui non ci riconosciamo, ma che ci daranno i tanto indispensabili e utili crediti. E se poi forniamo un servizio ugualmente scadente? Non importa, tanto siamo accreditati! Con buona pace della meritocrazia e libertà.

Mi piacerebbe un Ordine che mi tutela, mi piacerebbe un Ordine che mi sostiene, mi piacerebbe un Ordine la cui appartenenza è a una comunità di apprendimento a cui contribuisco e da cui ricevo in reciprocità, al fine di condividere idee e crescita culturale e professionale.

Per questo dico no al cambiamento dell’articolo 5.

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