Lettera aperta all'ordine nazionale degli psicologi sulla questione ECM
A nome dei referenti in psicologia e degli psicologi della Comunità Medicitalia.it che sottoscrivono questa lettera
Spettabili Membri dell'Ordine degli Psicologi,
da alcune fonti (Agenas) sembrerebbe che esista l’obbligo alla formazione continua per gli psicologi liberi professionisti. Ma ciò che rende particolarmente perplessi è il fatto che sarebbero sempre stati obbligatori anche per i professionisti non legati al SSN purchè eroganti prestazioni di tipo sanitario, per cui si evincerebbe la necessità, da parte di questi, di acquisire nel triennio 2011-13 150 crediti.
Ma le affermazioni circolanti sono, però, in netto contrasto con quanto affermato dai vari Ordini regionali almeno fino al 2012 (decreto Monti), ove era evidenziata l'obbligatorietà dei crediti esclusivamente per i professionisti dipendenti e convenzionati con il sistema sanitario nazionale..
dal momento in cui le linee guida degli Ordini concedevano al libero professionista una scelta formativa (sempre nel rispetto del codice deontologico) comunque indipendente dai crediti ECM, è possibile che ad un tratto ci si deve trovare in debito formativo ECM e costretti ad acquisire un numero di crediti nel restante anno per coprire anche quelli non acquisiti nel momento in cui essi NON erano considerati obbligatori?
Sono possibili obblighi retroattivi?
Quanto affermiamo sulla non obbligatorietà dei crediti sostenuta dagli Ordini può essere tranquillamente dimostrato riportando le affermazioni di alcuni di questi come esempio.
Ordine Lazio
http://www.ordinepsicologilazio.it/formazione_aggiornamento/formazione_continua/ordine_ecm/pagina6.html
(..)L’Ordine regionale si conforma al documento deliberato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi nell’adunanza del 5 aprile 2003 perché ritiene rappresenti una posizione corretta sul tema, sia sul piano formale sia su quello sostanziale. Si riporta qui di seguito un estratto del documento:
“[…] è opportuno ricordare ai colleghi che l’ECM non è obbligatorio per i liberi professionisti, e l’obbligo riguarda solo coloro che hanno rapporti con la Sanità pubblica, sia nella situazione di pubblici dipendenti o convenzionati direttamente col settore pubblico,sia nella qualità di dipendenti o di prestatori d’opera intellettuale di soggetti a loro volta convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale. Non sono tenuti ad ottemperare all’obbligo ECM neppure i colleghi che operano alle dipendenze o come prestatorid’opera di altri enti pubblici non connessi al settore sanitario, come le regione o gli enti locali.”(..)
http://www.ordinepsicologilazio.it/formazione_aggiornamento/formazione_continua/ordine_ecm/pagina5.html
(..)Seguendo l’ordine di esposizione della nota ministeriale del 4-4-2005, occorre osservare che la sentenza del T.A.R. Lazio Sezione III ter n.14062 del 18-11-2004 avvalora quanto finora sostenuto da codesto spettabile Ordine.
Infatti, al contrario di quanto afferma il Ministero, detta sentenza – della quale Le rimetto il relativo stralcio –, seppur incidentalmente, precisa che “L’E.C.M. s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti degli enti del S.S.N., e per quelli che con esso collaborano in ragione di convenzione o d’accreditamente, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal S.S.N., il controllo delle prestazioni connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’E.C.M. rappresenta un onere, non già un obbligo”.(..)
L'ordine Lombardia è ancora più chiaro
http://www.opl.it/media/normativa/ECM/ECM_20111026_manovra_finanziaria.pdf
(..) La manovra finanziaria 2011 - decreto legge n. 138 del 13.08.2011 coordinato con la legge di conversione n. 148 del 14.09.2011 – al Titolo II che tratta di “liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo”, promulga alcune norme che riguardano in particolare le professioni.
Nello specifico, l’Art.3, comma n. 5 ricorda che la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale può essere eventualmente sanzionato.
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ribadisce l’assenza di sostanziali novità e cambiamenti in materia di ECM alla luce della Legge 148 rispetto a quanto già contenuto nel Codice Deontologico degli Psicologi italiani, che prevedeva già che il professionista dovesse mantenere un aggiornamento costante della propria formazione. In particolare l’art. 5 (…)
(..)Ad oggi l'obbligatorietà del sistema dei crediti ECM come parametro per quantificare l’obbligo formativo generale contenuto nel Codice Deontologico continua a riguardare esclusivamente i dipendenti del SSN e a chi opera con esso in regime di convenzionamento o accreditamento (vedi tabella 1).
TEBELLA POSIZIONE ECM
Tipo di operatività professionale Obbligo ECM
Dipendente pubblico e/o convenzionato SSN......... SI
Libero professionista clinico o psicoterapeuta coincidente con prestazioni esenti IVA ex art. 10 l.633/72................ Controverso. Non esiste però obbligo di legge né sanzioni.
http://www.opl.it/showPage.php?template=news&id=239
E’ utile precisare che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica privata, caratterizzata peraltro per la sua natura dall’esenzione IVA ex art.10 d.p.r. 633/72 è a tutti gli effetti considerata attività sanitaria.
Viste però le ultime determinazioni in tema da parte della Conferenza Stato Regioni, la quale in data 5 novembre 2009 ha approvato il testo del nuovo sistema di formazione continua in medicina, in assenza sia di sanzioni che di una programmazione in tal senso, non c’è un effettivo obbligo neppure per chi esercita l'attività psicoterapeutica in forma libero professionale.
Così come per l’Ordine della Regione Emiglia Romagna
http://www.ordpsicologier.it/ml_preview.php?id_ml=264
L’obbligo di acquisire crediti ECM è in vigore solo per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
2) L’obbligo non riguarda pertanto gli psicologi libero professionisti a meno che non collaborino, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate.
3) In caso di obbligo, i crediti da acquisire annualmente sono 50 (minimo 25 e massimo 75), per un totale di 150 nel triennio 2011-2013.
4) Il libero professionista che inizia una collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate ha l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM solo dal momento della stipula del contratto.
e così via…..
Sembra chiaro, da quanto letto, che un libero professionista, almeno fino ad oggi, abbia avuto la possibilità di scegliere la propria formazione indipendentemente dai crediti formativi nel pieno rispetto delle linee guida.
Dopo la pubblicazione del DPR n. 137 (G.U. del 14 agosto 2012) come deve comportarsi un libero professionsita non legato al SSN?
Tale decreto, sulla questione ECM, ha un valore retrattivo?
E se così fosse, può, "domani", un professionista, che ha preferito aggiornarsi nel proprio ambito professionale con seminari, letture, pubblicazioni riguardanti la propria disciplina con attività di propria scelta, essere sanzionato solo perché è in debito di crediti formativi (il più delle volte lontani dal proprio interesse professionale e ritenuti dagli stessi Ordini non obbligatori)?
Può un professionista recuperare nell'anno 2013, con un certo dispendio di tempo e, soprattutto, economico, il numero di crediti che, grazie a quanto su evidenziato, ha scartato in favore di una formazione più consona ai propri interessi?
Crediamo che questi siano i quesiti che la gran parte dei liberi professionisti, oggi, si stia ponendo.
Restiamo in attesa di una riflessione e/o un chiarimento in merito
Gli psicologi della comunità Medicitalia.it