Mobbing, ansia e depressione risarcite anche se transitorie
Il Tribunale di Milano ha stabilito che il datore di lavoro che ha mobbizzato un dipendente deve risarcirlo per la sofferenza psichica che gli ha provocato anche se questa è stata solo transitoria e non così rilevante da richiedere una terapia psicofarmacologica.
Il lavoratore che ha intentato la causa infatti aveva sviluppato un Disturbo dell’Adattamento e, per curarsi, aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico di breve durata senza assumere psicofarmaci.
Questo aspetto era stato sottolineato dai difensori dell’ex datore di lavoro a riprova del fatto che il danno psichico causato non sarebbe stato importante e sufficientemente rilevante da meritare un risarcimento.
Il giudice ha però deciso che la psicoterapia alla quale l’uomo si era sottoposto era sufficiente a testimoniare la realtà del disagio patito.
Sarebbe del resto inappropriato giudicare la presenza e l’entità di un danno psichico prendendo in analisi il tipo di rimedio al quale la persona ha fatto ricorso.
Gli aspetti importanti di queste sentenza sono quindi due:
- il danno psichico è risarcibile anche se transitorio e non permanente
- il ricorso a psicofarmaci non costituisce elemento dirimente nella determinazione della gravità del quadro clinico sviluppato dal querelante.