Ciechi assoluti e ciechi parziali: pensioni, accompagnamento, benefici

luigimarino
Dr. Luigi Marino Oculista, Medico legale

Trattamenti pensionistici

Ciechi assoluti

La pensione per ciechi civili assoluti è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. L’articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, precisa che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l’indennità di accompagnamento.
Per poter beneficiare della pensione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a 16.127,30 euro. L’importo della pensione risulta essere pari a 298,33 euro per 13 mensilità se il minorato non è ricoverato in istituto, mentre è pari a 275,87 euro per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, del tutto o in parte, dello Stato o di Ente pubblico.

Ciechi parziali

La pensione viene concessa ai maggiorenni e ai minorenni. Le condizioni necessarie per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale, disporre di un reddito personale lordo annuo non superiore a 16.127,30 euro. L’importo per il 2013 è pari a 275,87 euro per 13 mensilità.

 

 Attenzione alle modalità di compilazione del verbale di accertamento

Con l’entrata in vigore della legge 3 aprile 2001 n. 138, è stata ampliata la fascia dei minorati della vista e sono state riclassificate le tipologie di ipovisione. Questo fatto ha consentito l’allargamento a molti ipovedenti di svariati benefici e agevolazioni più oltre descritti al punto 3). È importante che nel verbale di accertamento, nella parte diagnostica, venga indicata anche l’eventuale riduzione del campo visivo perimetrico binoculare. Per completezza d'informazione, riportiamo di seguito quanto viene specificato dalla legge 138/2001:
... 
Art. 2: Definizione ciechi totali
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi.
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o dal moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore.
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art.3: Definizione di ciechi parziali
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento

Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento

Art. 5: Definizione di ipovedenti medio-gravi
1. Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento

Art.6:

Art.6: Definizione di ipovedenti lievi
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
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Indennità speciale a favore dei ciechi

Ciechi parziali

L’indennità speciale spetta ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge 138/2001, ovvero a coloro che hanno un residuo visivo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, non superiore a 1/20 (cosiddetti ciechi “ventesimisti”) od un campo visivo perimetrico binoculare non superiore al 10%. Viene corrisposta indipendentemente dall’età. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale.

L’importo, indipendente dal reddito personale, per il 2013 è fissato a 196,78 euro per 12 mensilità. L’indennità speciale per ciechi parziali è compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali, mentre è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

 

Indennità di accompagnamento

È stata istituita con l’art. 1 della Legge n. 406 del 28 marzo 1968 e viene erogata ai ciechi civili assoluti indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed essere stato riconosciuto cieco assoluto. L’importo per il 2013 è fissato a 846,16 euro per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti, mentre è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa.

Diritto e misura della pensione da lavoro – leggi 113/85 e 120/91
Il secondo comma dell’art. 9 della Legge 113/85 e l’art.2 della Legge 120/91 consentono al lavoratore con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione di ottenere un beneficio ai fini del diritto e della misura della pensione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, purché nella domanda di pensione questo diritto sia chiaramente esplicitato.


Agevolazioni lavorative

Leggi speciali per i ciechi
La Legge 68/99 regolamenta l’assunzione obbligatoria delle persone con invalidità superiore al 45%; per quanto riguarda i minorati della vista, la legge richiama le precedenti disposizioni in materia.
Per il diritto al lavoro, innumerevoli sono le norme che riguardano i non vedenti sino a un decimo, ma recentemente queste disposizioni sono state allargate anche ai soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/01.

Permessi lavorativi retribuiti
I familiari di un individuo con handicap grave hanno diritti a tre giorni mensili retribuiti. Lo stesso individuo ha diritto a due ore giornaliere retribuite o tre giorni mensili in accordo all’art. 3 della legge 104/92.

Congedi di due anni retribuiti
In accordo all’art. 3 della Legge 104/92 ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone con handicap grave spettano due anni di congedo retribuito che può essere frazionato.

Scelta della sede di lavoro
Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ed il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Rifiuto al trasferimento
Rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo per il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave e il lavoratore disabile.

Liste speciali di collocamento
I soggetti con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi o con un’invalidità accettata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. È necessaria una visita di accertamento preliminare.


La Legislazione nazionale, in base all’art. 6 del decreto del Ministero della Sanità primo febbraio 1991, modificato e confermato dall’art. 5, sesto comma, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, prevedeva che i ciechi civili, ovverosia coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, fossero esentati dall’obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria per ogni prestazione. Oggi, con la riforma del titolo V della Costituzione la materia è passata di competenza delle Regioni che, fermi restando i principi sanciti dalle disposizioni nazionali, possono operare autonomamente in materia.

Agevolazioni trasporti
· Sconti ferroviari nazionali ed internazionali e su traghetti
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggiano da soli. Se il minorato viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per il minorato e l’accompagnatore è scontato del 50%.

· Agevolazioni su trasporti pubblici
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità in particolari regioni di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani. Anche l’accompagnatore ha diritto a tale agevolazione.

· Agevolazione su voli nazionali Alitalia
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere uno sconto del 40% sulla tariffa dei voli nazionali Alitalia per sé e per i propri accompagnatori.

· Agevolazione IVA su acquisto automezzo.
I minorati della vista di cui agli art. della Legge 138/2001 possono acquistare un'autovettura con Iva ridotta al 4%.

· Esenzione tassa di proprietà (bollo)
In alcune province i soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 sono esentati totalmente o parzialmente dal pagamento dell'Imposta di Trascrizione sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà degli autoveicoli

· Contrassegno H
Il contrassegno H che permette la circolazione nelle zone a traffico limitato ed il parcheggio negli spazi appositi può essere ottenuto da coloro che siano riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001

· Accesso ai musei, sale teatrali e sale cinematografiche
Ai minorati della vista ed eventuali accompagnatori è consentito l'ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologi, parchi e giardini monumentali di proprietà dello Stato e teatri.



Ausili
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere gli ausili ottici e/o elettronici come da nomenclatore tariffario dietro prescrizione del medico oculista.

Deduzioni fiscali per acquisto strumentazione
Ai minorati della vista è concessa una riduzione dell’IVA al 4% sulla strumentazione tecnica ed informatica non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi e la possibilità di detrarre il 19% dell’Irpef.

Accompagnatore personale
I soggetti riconosciuti ciechi totali e parziali secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di richiedere un volontario del servizio civile per poterli assistere nelle proprie necessità.
Per il periodo in cui il minorato sarà assistito verranno detratti 93 euro dall’indennità di accompagnamento o sull’indennità speciale.

Altre agevolazioni
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 possono godere di altre agevolazioni:

· Riduzione del canone Telecom del 50% e navigazione gratuita in Internet per i ciechi assoluti

· Agevolazione IVA al 4% per le spese condominiali o domestiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

· Agevolazione aliquota IVA al 4% sull’acquisto di alcuni prodotti editoriali

· Detrazioni di importo variabile in base al numero dei figli ed al reddito familiare per ogni figlio a carico portatore di handicap e a decrescere in base al numero dei figli ed al reddito della persona

· Deduzione dal reddito complessivo gli oneri contribuivi pari a euro 1.549,37 versati per gli assistenti personali o familiari

· Acquisto del cane guida con una riduzione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute

· Detrazione forfetaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane guida.

Per aggiornamenti si può consultare la "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" (a cura dell'Agenzia delle Entrate, anno 2020)

 

Data pubblicazione: 15 dicembre 2014

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