Infezione da Coronavirus COVID19: aspetti previdenziali
L'infezione da Coronavirus COVID19 è argomento che riempie le cronache attuali per la crescente diffusione e la rilevanza sociale del fenomeno, oltre che per le conseguenze sanitarie nei riguardi delle persone affette, soprattutto quando vengano colpiti dall’infezione i lavoratori.
E' pertanto utile ricordare quale deve essere, sulla base delle norme attuali, la procedura da attuare nel caso spiacevole in cui un lavoratore presenti sintomi e segni di malattia, che risultino attraverso i test di laboratorio riconducibili ad infezione da COVID19, e debba per tale motivo assentarsi dall’attività lavorativa.
Dal punto di vista previdenziale, è possibile inquadrare il fenomeno sia come "malattia comune", quando si verifica in lavoratori per i quali il contagio si possa ritenere avvenuto al di fuori dell’ambiente lavorativo e non sia comunque in relazione con l’attività lavorativa svolta, sia come “malattia/infortunio”, nei casi in cui sia presumibile od altamente probabile che il contagio sia avvenuto nell’ambiente lavorativo, o comunque per causa determinata dall’attività lavorativa svolta.
Nel primo caso la tutela del lavoratore ricade sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni gestita dall’INPS, mentre nella seconda ipotesi deve farsi riferimento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dell’INAIL.
L’assenza dal lavoro per malattia comune deve essere giustificata da una certificazione, compilata mediante l’apposito sistema telematico INPS a cura del medico di medicina generale o del medico ospedaliero, mentre al lavoratore ammalato viene rilasciato un codice che dovrà essere comunicato al datore di lavoro, che potrà accedere alla certificazione soltanto per conoscere il dato della prognosi.
L’assicurazione eroga al datore di lavoro un’indennità per il periodo di inabilità temporanea assoluta, che cessa con il rientro al lavoro, una volta conseguita la guarigione clinica.
In caso di invalidità od inabilità permanente è possibile al lavoratore accedere ai benefici previsti dall’ apposita normativa INPS (Legge 222/1984) per gli assicurati da almeno cinque anni con più di tre anni di contribuzione negli ultimi cinque anni.
Nel malaugurato caso di decesso dell’assicurato, compete agli eredi superstiti una pensione indiretta, ove siano stati raggiunti i medesimi requisiti contributivi sopra citati, oppure la pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di pensione diretta, ovvero avendone diritto ne abbia in corso la liquidazione.
Differente è la fattispecie per l’attivazione dell’assicurazione INAIL, per il caso che viene definito “infortunio/malattia”.
L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, che determini la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità temporanea per più di tre giorni.
L’occasione di lavoro viene configurata da due elementi fondamentali:
- il rischio lavorativo (specifico per quell’attività, o comunque generico aggravato)
- la finalità di lavoro (che specifica in quale interesse l’attività viene svolta)
La causa violenta è un fattore che opera nell’ambiente di lavoro, e che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore con azione intensa e concentrata nel tempo, presentando le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità; può essere quindi rappresentata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, condizioni climatiche e microclimatiche, microrganismi, virus o parassiti (con l’eccezione dell’anchilostoma).
Quindi si è stabilito che col termine di malattia/infortunio vengono indicati tutti quei casi in cui al concetto di causa violenta si sostituisce quello di causa virulenta.
In questo ambito ricade appunto il caso dell’infezione da COVID19 che determini un’inabilità temporanea per più di tre giorni, ovvero conseguenze di maggiore gravità (morte od invalidità permanente).
Nello specifico, la platea dei lavoratori che teoricamente possono essere interessati è estremamente ampia: si parte ovviamente dai lavoratori della sanità (medici, infermieri, tecnici, ausiliari e tutte le altre professioni sanitarie), oltre ai lavoratori di supporto alle attività sanitarie ed a quelli che prestino la loro attività entro stabilimenti sanitari, ma anche lavoratori che svolgano servizi pubblici od aperti al pubblico che possano comunque avere contatti, per il loro lavoro, con soggetti portatori del COVID19, ivi compreso il contatto con compagni di lavoro già affetti all'interno dell'ambiente di lavoro o comunque nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Elemento decisivo per poter affermare il nesso causale fra l’attività lavorativa e l’infezione virale è il contatto documentato con soggetto che sia risultato positivo al test per il virus, e la successiva positivizzazione del test virale nel lavoratore affetto.
La certificazione di malattia/infortunio viene effettuata per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che accerta il caso, che la trasmette all’INAIL ed al datore di lavoro per il successivo seguito.
L’assicurazione INAIL si fa carico dell’indennità per l’inabilità temporanea, oltre alla erogazione di un indennizzo in capitale per invalidità permanente fra il 6 ed il 16%, una rendita per invalidità di grado superiore, ed una rendita ai superstiti con un’indennità una tantum in caso di infortunio mortale.
Da quanto si è detto ben si comprende come rivesta particolare importanza, per il lavoratore che risultasse affetto da infezione da COVID19 contratta presumibilmente o con alta probabilità nell’ambiente lavorativo, o comunque per causa determinata dall’attività lavorativa svolta, attivare la procedura per il riconoscimento della malattia/infortunio da parte dell’INAIL, onde poter fruire dei benefici previsti dall’assicurazione INAIL.