Danno biologico
Prima di addentrarci negli strumenti necessari per il calcolo del danno biologico è utile sapere come lo definisce la legge.
Il danno biologico è definito come la lesione all’integrità psicofisica, quindi suscettibile di una valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il risarcimento sono cioè determinate indipendentemente dalla capacità produttiva di reddito del soggetto danneggiato. Si evince, così, che il danno è risarcibile a prescindere dalla capacità di produrre reddito, e rientrano tra gli aventi diritto bambini, pensionati e disoccupati.
Da quanto sopra esposto se ne deduce la differenza con il danno patrimoniale, ovvero quel danno che incide sul soggetto danneggiato causando un danno economico, dovuto alla minore capacità lavorativa del soggetto per un dato periodo.
Il danno biologico, va ricordato, è risarcibile ai sensi dell.’Art. 2059 del codice civile in quanto diritto costituzionalmente garantito, come stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale del 12 dicembre 2003.
Il medico legale
Compito del medico legale è esaminare con compiutezza il paziente e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate, indicare la percentuale di validità permanente riscontrata, determinare la durata dell’inabilità totale o parziale, valutare eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, valutare eventuali danni estetici ed infine valutare la congruità delle spese sostenute ed eventualmente quelle da sostenere.
Il danno biologico, derivante da sinistri stradali, può essere suddiviso in due categorie:
- danno di lieve entità (lesioni micropermanenti)
- danno di grave entità (lesioni macropermanenti)
Bisogna tenere in considerazione, per la valutazione dell’entità del danno, di due parametri decisivi, l’età del danneggiato ed il grado di percentuale di invalidità riscontrato.
L’invalidità, a sua volta, deve essere suddivisa in invalidità permanente (calcolata in punti percentuali) ed invalidità temporanea (giorni di invalidità totale o parziale).
- L'invalidità permanente viene liquidata con riferimento al danno biologico, uguale per ogni cittadino. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici ma anche a quelli psichici.
- L'invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e quindi per il ritorno alla normale attività.
Oggigiorno il sistema tabellare più utilizzato per il calcolo percentuale del danno risulta essere quello del Tribunale di Milano.
Bisogna precisare, inoltre, che la legislazione prevede il risarcimento del danno in caso di menomazione, condizione diversa dalla lesione. Per menomazione si intende la compromissione dovuta alla lesione subita che incide sull’efficienza psicofisica. L'integrità della persona è bene primario, oggetto quindi di tutela giuridica, tutte le volte in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell'individuo.
Perchè si possa parlare di danno biologico devono sussistere i seguenti elementi:
- lesione fisica o psichica della persona
- compromissione delle attività vitali del soggetto
- nesso causale tra la lesione subita e la compromissione