Danno biologico

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Dr.ssa Lucia Gargiulo Medico del lavoro, Medico legale

Prima di addentrarci negli strumenti necessari per il calcolo del danno biologico è utile sapere come lo definisce la legge.

Il danno biologico è definito come la lesione all’integrità psicofisica, quindi suscettibile di una valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il risarcimento sono cioè determinate indipendentemente dalla capacità produttiva di reddito del soggetto danneggiato. Si evince, così, che il danno è risarcibile a prescindere dalla capacità di produrre reddito, e rientrano tra gli aventi diritto bambini, pensionati e disoccupati.

Da quanto sopra esposto se ne deduce la differenza con il danno patrimoniale, ovvero quel danno che incide sul soggetto danneggiato causando un danno economico, dovuto alla minore capacità lavorativa del soggetto per un dato periodo.

Il danno biologico, va ricordato, è risarcibile ai sensi dell.’Art. 2059 del codice civile in quanto diritto costituzionalmente garantito, come stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale del 12 dicembre 2003. 

Il medico legale

Compito del medico legale è esaminare con compiutezza il paziente e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate, indicare la percentuale di validità permanente riscontrata, determinare la durata dell’inabilità totale o parziale, valutare eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, valutare eventuali danni estetici ed infine valutare la congruità delle spese sostenute ed eventualmente quelle da sostenere.

Il danno biologico, derivante da sinistri stradali, può essere suddiviso in due categorie:

  • danno di lieve entità (lesioni micropermanenti)
  • danno di grave entità (lesioni macropermanenti)

Bisogna tenere in considerazione, per la valutazione dell’entità del danno, di due parametri decisivi, l’età del danneggiato ed il grado di percentuale di invalidità riscontrato.

L’invalidità, a sua volta, deve essere suddivisa in invalidità permanente (calcolata in punti percentuali) ed invalidità temporanea (giorni di invalidità totale o parziale).

  • L'invalidità permanente viene liquidata con riferimento al danno biologico, uguale per ogni cittadino. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici ma anche a quelli psichici.
  • L'invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e quindi per il ritorno alla normale attività.

Oggigiorno il sistema tabellare più utilizzato per il calcolo percentuale del danno risulta essere quello del Tribunale di Milano.

Bisogna precisare, inoltre, che la legislazione prevede il risarcimento del danno in caso di menomazione, condizione diversa dalla lesione. Per menomazione si intende la compromissione dovuta alla lesione subita che incide sull’efficienza psicofisica. L'integrità della persona è bene primario, oggetto quindi di tutela giuridica, tutte le volte in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell'individuo.

Perchè si possa parlare di danno biologico devono sussistere i seguenti elementi:

  • lesione fisica o psichica della persona
  • compromissione delle attività vitali del soggetto
  • nesso causale tra la lesione subita e la compromissione

 

Danno biologico

Data pubblicazione: 07 dicembre 2017

2 commenti

#1
Specialista deceduto
Dr. Giovanni Migliaccio

Gentile collega,
il tuo blog servirà agli utenti che ne saranno interessati e, spero, possano essi comprendere il ruolo importante che il medico legale ha, ma anche i suoi limiti che spesso alcuni medici legali, e soprattutto i Giudici, rifiutano di riconoscere.
Forse c'è ora una inversione di tendenza, ma ancora succede che Giudici nominano CTU medico-legali per giudicare nelle più disparate discipline.
Ma essi non si preoccupano di rifiutare l'incarico o quanto meno di chiedere la nomina di un secondo CTU, ovvero lo specialista della materia.

Questa presunzione di alcuni spesso porta a disastrose perizie CTU che vanno spesso a danneggiare il paziente-attore perchè nel quasi 100% dei casi il Giudice conferma quanto il di lui prescelto ha "sentenziato"..
Sono reduce di una recente CTU in cui per giudicare un caso complesso di prospettata malpratice, il consulente del Giudice è un ortopedico..
Puoi immaginare le corbellerie che ho sentito.
Poiché sono CT di Parte spero (ma non dovrebbe essere difficile) di riuscire a demolire le deliranti considerazioni su indicazioni e tecniche NEUROchirurgiche.

Un cordiale saluto

#2
Dr.ssa Lucia Gargiulo
Dr.ssa Lucia Gargiulo

Gentile Collega
concordo con te che le CTU per responsabilità medica sono molto complesse ed è opportuno avvalersi di un ausiliario specialista.
Un cordiale saluto.

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