La lite temeraria e la responsabilità dell’avvocato in solido col cliente

otellopoli
Dr. Otello Poli Neurologo, Algologo, Esperto in medicina del sonno

Leggendo di Diritto Civile da "DG Studio Legale" riporto quel che segue.

Andando ad analizzare le nuove norme in materia di riforma del processo civile dell’Esecutivo si osserverà la prevista responsabilità in solido tra Avvocato e parte soccombente nel caso in cui abbiano agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede.
La riforma prevede, in caso di liti temerarie, la responsabilità dell’Avvocato, in solido con il proprio cliente.
Vale a dire che in caso di condanna, per aver agito o resistito in processo con malafede o colpa grave, il giudice condannerà in solido tra loro al risarcimento del danno tanto il cliente quanto il legale.


Quindi se l’Art. 96 c.p.c. prevede che:

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669 duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.


Oltre a quando disposto dall’art. 96 c.p.c. aggiungiamo quindi, le responsabilità dell’Avvocato. Il tutto è evidentemente mirato a velocizzare il processo, semplificarne e accelerarne la fase esecutiva e smaltire l’arretrato.

Spingendo così la classe forense a filtrare, all’atto del conferimento dell’incarico, le questioni fondate da quelle manifestamente infondate.

La temerarietà della lite può ravvisarsi nella coscienza dell’infondatezza della domanda, dal comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e dalla condotta extraprocessuale, il c.d. abuso del diritto di azione, ed il difetto di normale prudenza in chi agisca a tutela di un diritto cautelare o esecutivo che il Giudice accerti come inesistente.

Di conseguenza per l’Avvocato il dovere di informazione, all’atto del conferimento dell’incarico, comincia ad assumere un ruolo preminente, giacché l’incertezza dello strumento impiegato, il diritto e le sue fonti, prevede la necessità di condividere con il proprio cliente la scelta sul “modo” di attuare il diritto di difesa.

Per il codice deontologico forense, l’Avvocato oltre a dover rifiutare incarichi che eccedono la sua competenza (art. 12), non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose (art. 36), e deve informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni (art. 40).

A maggior ragione, l’art. 1176 comma 2 c.c., evoca anche il dovere di dissuasione, in quanto, l’Avvocato deve evidenziare al cliente le questioni di fatto e di diritto potenzialmente ostative, sconsigliandolo dall’iniziare o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole e, anzi, probabile un esito negativo e dannoso.

La Giurisprudenza sul punto ha evidenziato che detta norma mira ad evitare l’instaurazione di liti dilatorie, defatiganti o esplorative, con conseguente uso spregiudicato e distorto della giustizia.

D’altro canto però, si rischia che gli Avvocati decidano di rinunciare alla difesa di parti, anche con buona possibilità di risultato positivo, temendo di incappare nella temerarietà dell’azione, avendo timore di nuovi e peregrini orientamenti giurisprudenziali.

Tra le più importanti Sentenze della Cassazione in materia di lite temeraria e responsabilità in solido dell’Avvocato, si segnalano cronologicamente:

IPOTESI DI TEMERARIETÀ.

Il carattere temerario della lite, che costituisce l’indefettibile condizione perché possa configurarsi la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va ravvisato nelle ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell’infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell’ordinaria diligenza nell’acquisizione di detta consapevolezza” (in tal senso, espressamente Cons. Stato, 25 febbraio 2003, n. 1026; conff., Cass. civ., 21 luglio 2000, n. 9579; id., sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1619; tra la giurisprudenza di merito, Trib. di Rimini, 2 aprile 1998, Trib. di Roma, 9 ottobre 1996).

LA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO IN ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE.

La Corte afferma che benché l’attività professionale dell’Avvocato costituisca obbligazione di mezzi, nel caso in cui questi accetti di svolgere un’attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all’utile avvio di un’azione giudiziaria.
L’obbligazione non è di mezzi, in quanto egli si obbliga a fornire tutti gli elementi necessari ed i suggerimenti opportuni per permettere al cliente di adottare una consapevole decisione con apprezzamento dei rischi e dei vantaggi dell’azione.
La Corte, pertanto, afferma la responsabilità dell’Avvocato che nell’adempiere siffatta obbligazione ometta di prospettare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto atte ad impedire l’utile avvio dell’azione, ingiustificabile se frutto di ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali. (Cass. Civ. 16023/2002).

DANNO SUBITO DALLA PARTE VITTORIOSA.

La proposizione di un’azione giurisdizionale, quando additi, in capo a chi agisce, un chiaro intento di «abuso del diritto di azione», è stata posta in connessione con la temerarietà e l’arbitrarietà della lite, fonte, com’è noto, di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Sul punto, si legga la seguente unanime giurisprudenza: «All’accoglimento della domanda da risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dei disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla normale esperienza». (Cass. 3 agosto 2001 n. 10731).

IL QUANTUM DEI DANNI.

Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d’ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell’an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (Cass. 9/09/04, n. 18169).

ONERE DELLA PROVA SULLA DIFETTOSA O INADEGUATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

La Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale dell’Avvocato “incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l’onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno”. La Suprema Corte hanno quindi precisato che “per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l’onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l’attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente” e che “l’affermazione di responsabilità di un legale implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente”. (III Sez. Civ. – Sent. n. 9238/2007).

LA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO IN SOLIDO CON IL CLIENTE.

Con decisione difforme dal consolidato, contrario orientamento della Giurisprudenza, il Tribunale di Cagliari ha condannato – ai sensi dell’art. 94 c.p.c. / l’Avvocato difensore, in solido con il cliente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, per aver intrapreso una lite senza la prudenza minima che impone l’art. 96 c.p.c. (Nella specie, era stata proposta una domanda giudiziaria nonostante la materia del contendere fosse già coperta dal “giudicato” di un decreto ingiuntivo definitivo). (Trib. Cagliari, 19/06/2008, Sent. 2247).
Anche se tale pronuncia trova, allo stato attuale, una implicita smentita anche nel DDL-Delega (collegato alla legge di stabilità 2014 approvato il 17/12/2013 dal Consiglio dei Ministri), in cui lo stesso Consiglio, se da un lato, prevede la responsabilità dell’Avvocato in solido con il cliente che fosse condannato per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.), dall’altro lato, rimanda l’applicabilità ad una espressa disposizione di legge che ne regolamenti la legittimità.

RISARCIMENTO DANNI DA LITE TEMERARIA.

Una sentenza prospetta addirittura la violazione di un principio Costituzionale, allorquando stabilisce che “l’abuso del diritto (inserito nel contesto del diritto di difesa) viola il simmetrico diritto Costituzionale della controparte a contendere contro contraddittori in buona fede.
Pertanto sono risarcibili i danni da lite temeraria e che questi danni hanno natura giuridica non patrimoniale ed attengono ad una forma di abuso del diritto, violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Trib. Trieste, Sez. Civ. Sent. 01.07.2008).

LA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO PER MANCATA COMUNICAZIONE AL CLIENTE.

Responsabilità civile dell’Avvocato per mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di pronuncia sfavorevole. La Corte esamina il caso della preclusione della possibilità di proporre impugnazione a causa di mancata comunicazione al cliente del deposito della sentenza, e ritorna sulla necessità per il cliente di produrre mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto. Ispirandosi per quanto riguarda il rapporto di causalità al criterio del “più probabile che non”.
Non può limitarsi, il cliente, a dedurre l’astratta possibilità della riforma in appello della pronuncia, in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l’erroneità della pronuncia in questione, oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto secondo il precetto del “più probabile che non”. (Cass. Civ., Sez. III, 29/09/09, n 20828).

LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA.

Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.96 c.p.c., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo (nell’esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell’erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rilevatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per le controparti. Ai fini della quantificazione del danno la Corte può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 09/02/2009 n. 3057).

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO.

La Corte respinge per manifesta infondatezza il ricorso contro una Sentenza di condanna di un Avvocato a risarcire i danni al proprio cliente per violazione del dovere di diligenza professionale nella scelta della strategia processuale da seguire. L’Avvocato aveva promosso un giudizio ordinario per ottenere il pagamento dei compensi di architetto che il suo cliente vantava verso terzi, invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito, stante l’abbondante documentazione a disposizione, un sollecito soddisfacimento del credito. Laddove si tratti di casi interpretabili od opinabili, ivi incluse le scelte processuali, deve escludersi la responsabilità dell’Avvocato salvo che vi sia dolo o colpa grave. (Cass. Civ. Ordinanza Sez. VI, 26/07/2010, n. 17506).

LA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO NELLE CAUSE PERSE IN PARTENZA.

In questo arresto la Cassazione fa riferimento all’assunzione di incarico in cause c.d. perse dall’inizio.
La Corte afferma con forza che anche in queste cause, l’attività professionale deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente, anche sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte. Il difensore può non accettare la causa per cui prevede la sconfitta del suo assistito, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto col pretesto che si tratta di “causa persa”, venendo a configurarsi in questo caso una sua responsabilità professionale avendo esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale. (Cass. Civ. Sez. III 2/07/10, n. 15717).

LA RESPONSABILITÀ NELL’OMISSIONE DI CONSIGLI IDONEI.

“Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare al cliente di accettare l’eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell’atto dal suo scopo precipuo. (Rigetta, App. Bologna, 06/10/2009)”. (Cass. Civ. 4422/2011).

PROPOSIZIONE DI RICORSO IN ASSENZA DI MANDATO.

L’Avvocato che propone un ricorso, utilizzando una copia alterata di una procura rilasciata in precedenza per un diverso procedimento, è tenuto a risarcire sia il danno patrimoniale, sia il danno non patrimoniale, oltre a dover considerare le fattispecie penalmente rilevanti. (Trib. Bologna, 8 agosto 2011).

LITE TEMERARIA. SANZIONE PER SCORAGGIARE L’USO DEL PROCESSO.

La pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme oltre che ad avere carattere sanzionatorio, assume i tratti di un carattere risarcitorio per la parte in ogni caso vittoriosa, ma che per effetto della iniziativa, abbia dovuto essere comunque soggetta ad oneri e subire disagi.
Questa sentenza ha evidenziato il fatto che tale norma vuole colpire quelle condotte contrarie al principio di lealtà processuale e quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nella decisione di cui trattasi si legge testualmente che ….”Non ignora, invero, questo giudice, l’orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest’ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa (o, nel caso di specie, dell’ingiustificata inerzia) dell’avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza”.(Trib. Lamezia Terme, Sez. Civ. Sent. 11/06/2012).

Data pubblicazione: 09 dicembre 2016 Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2019

6 commenti

#1
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Dr. Otello Poli

Collega, ingiustamente vittima di lite temeraria, inchioda alla propria responsabilità chi ha cercato di usarti come un bancomat rasentando il tentativo di estorsione.

#3
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Dr. Giovanni Migliaccio

Caro Otello,
ho modificato la visibilità perché ritengo giusto e doveroso che l'opinione pubblica , ma principalmente gli Avvocati, incomincino a capire che non si può indebitamente e senza alcun rischio inoltrare richiesta di risarcimento di danni presunti o inesistenti col solo scopo di vedersi liquidare una qualsiasi somma da parte delle Assicurazioni che spesso risarciscono il "danno" in fase extragiudiziale per non far fronte a ulteriori spese in successivi gradi di giudizio.
Accenno a 3 casi paradigmatici.
1) A un collega viene fatta richiesta di risarcimento danni da un paziente, da lui operato di ernia discale, che ha sviluppato una sindrome della cauda. Si dirà giusto chiedere un ristoro del danno. Ma...ma...il fatto è che dopo l'intervento il paziente stava benone.
Dopo circa 8-9 mesi per una lombalgia è stato operato con stabilizzazione della colonna per ben due volte da altro chirurgo che gli procurava paralisi del piede e s. della cauda.
Ovviamente i CTU hanno "assolto" il medico (del primo intervento). Il secondo non fu nemmeno preso in considerazione dall'esperto CTP che evidentemente così consigliò paziente ed avvocato.

2) Un paziente di anni 50 circa portatore di grave scoliosi dall'età di 15 anni, veniva operato con stabilizzazione da D5 a S1 con netta riduzione della scoliosi da 70° a pochissimi gradi. Il paziente soffriva di una sciatalgia da oltre 5 anni, regredita dopo tale intervento.
Mi fu affidato tale caso da un avvocato e da un medico legale al fine di assistere il paziente nel contenzioso in quanto si sosteneva che l'intervento era stato inutile.
Ovviamente io rifiutai l'incarico, ma non so se si sono rivolti ad altri.

3) Ad una paziente fu diagnosticato circa dieci anni prima una piccola lesione a livello del muscolo gastrocnemio di n.d.d.
La paziente riferiva di avere saltuari dolori in quella sede, senza ulteriori sintomi.
Il collega decise di asportare quella lesione, ma in sala operatoria si accorge che verosimilmente non si trattava di lesione tumorale ma solo di fibrosi. Decide di non procedere all'asportazione, ma solo di eseguire la biopsia che confermò essere un tessuto fibrotico.
La signora non ebbe alcun danno funzionale né postumi di alcun tipo, ma inoltrò la richiesta di risarcimento danni adducendo che il chirurgo non aveva asportato la lesione.
Non so come è andata a finire.

Caro Otello hai fatto bene a scrivere l'articolo e non posso che confidare in una ampia divulgazione.

Buona domenica

#4
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Dr. Otello Poli

Buongiorno Giovanni,
preliminarmente grazie per aver modificato in plus la visibilità.
Ci sono tante sfaccettature che meritano essere prese in considerazione.

La facilità con il quale si avvia un contenzioso. Beh per quanti avvocati "veri" io conosca, che stimi e con i quali sono amico la verità è che solo il foro di Roma conta tanti civilisti quanti l'intera Francia o l'intera Germania. Alle assemblee di condominio oramai è quasi una regola la presenza di uno o più avvocati se c'è disaccordo tra due condomini. Immagina quali onorari a fronte di una laurea in Giurisprudenza. Nessun amorproprio per sè medesimi e per la propria professione. Ed allora l'azzeccagarbugli di turno lo trovi ovunque. Poi la convinzione che il medico sia ricco e comunque tanto alla fine paghi la assicurazione professionale; pertanto quale è il problema? Poi le numerose associazioni che chiameremo "...pensi di aver subito un danno in ambito sanitario?..." e qui altri azzeccagarbugli e colleghi scritto con la "c" piccola piccola poichè quanto suddetto per gli avvocati vale anche per gli specialisti in medicina legale: anch'essi distinguibili in due categorie "quelli veri" e "gli altri". Facile dire, scrivere, pontificare seduti dietro una scrivania rispetto al lavoro del collega scritto con la "c" maiuscola che esercita in un pronto soccorso o in una chirurgia d'urgenza o che comunque esercita la medicina vera sul paziente. Poi ci sono i "paziente" a prescindere in mala fede paragonabili a coloro i quali seppur tamponati in auto nel traffico a 20-30 km/h affollano i pronti soccorsi in cerca di referti di favore...ottenendoli (sic!).

Forse pochi comprendono come quanto questo vada a minare il rapporto che dovrebbe essere come lo era una volta "empatico, tra medico e paziente.
Forse ancor meno comprendono che chi ci rimetterà di più in questa situazione alla fine sarà il paziente "vero" poichè forse troverà un medico sospettoso e già provato da precedenti "contenzioni temerari" che, potendo sciegliere tra differenti opzioni, eseguirà un intervento chirurgico più semplice seppur meno efficace oppure che non pianificherà una trattamento farmacologico complesso e pertanto ricco di possibili effetti colaterali o di interazioni indesiderate e potenzialmente pericolose tra farmaci già in uso per altre patologie ma scieglierà, potendolo fare sempre secondo linee guida, l'approccio farmacologico più semplice.

Circa le assicurazioni professionali...beh queste quasi mai o mai risarciscono il supposto danno in fase extragiudiziale ma hanno ogni vantaggio a procrastinare i procedimenti giudiziari mentre sia la parte attrice che il medico che si difende spendono entrambi denari.
La transazione extragiudiziale viene presa in considerazione solo quando la assicurazione professionale ha certezza che sarà soccombente poichè la colpa professionale è evidente. Ma in questo caso è giusto che vi sia contenzioso e ristoro del danno.
Mentre non qui stiamo parlando dei "contenziosi velleitari".

Come ultima nota penso che un richiamo al Diritto sia d'obbligo. Nel nostro Paese in ogni campo di "diritto civile" l'onere della rova è tutto a carico nella parte attrice ! Ma ciò non è vero per quel che concerne la responsabilità professionale medica dove è ripartito tra parte attrice ed operatore sanitario in maniera cervellotica.
Il paziente "x" accusa il il medico "y" di avergli causato un danno. Il primo dovrà supportare la propria accusa mentre il secondo dovrà dimostrare di aver ben operato secondo perizia, prudenza e diligenza e seguendo le lineee guida.
Penso che il Diritto debba essere uguale in qualsiasi campo di applicazione senza eccezioni pertanto se venissi accusato di malpractice l'onere della prova dovrebbe essere tutto a carico di chi accusa.

#5
Foto profilo Specialista deceduto
Dr. Giovanni Migliaccio

Si a proposito della transazione extragiudiziale hai ragione, ma in qualche caso l'avvocato riesce a trovare un accordo con il liquidatore onde per cui ricorrente e avvocato ricevono una cifra forfaittaria che soddisfa tutti, tranne il medico che si vedrà aumentare il cosiddetto premio.
E tale premio aumenta in caso di pura e semplice comunicazione all' Assicurazione del sinistro, anche se poi questa non dovrà liquidare alcun danno.

Inoltre concordo con te che non solo ci sono avvocati "avvoltoi", ma anche alcuni medici legali che si dichiarano, finanche nei biglietti da visita, <esperti in colpa medica>.
Cosa vogliamo di più?

#6
Foto profilo Dr. Lucio Piscitelli
Dr. Lucio Piscitelli

Ho già raccontato in altre occasioni come mi sia trovato ad entrare in sala operatoria per un intervento drammatico e ad esito prevedibilmente infausto con l'avvocato della paziente in sala di aspetto.
Credo che quanto riportato da Otello sia sicuramente un grosso passo avanti.
Ma richiamerei l'attenzione anche sulla posizione di alcuni Medici Legali (non tutti per fortuna) e su certe perizie, non riguardanti il mio operato per fortuna, che ho avuto modo di leggere.
Voglio prendere per certa (ma non sempre) la buona fede attribuendo solo a incompetenza certe valutazioni in cui mi sono imbattuto; ma mi domando perché se un mio intervento chirurgico non sortisce esito favorevole posso essere passibile di denuncia (fondata o meno) per colpa professionale, mentre l'operato del Medico Legale non è mai oggetto della medesima attenzione, anche quando venga dimostrato essere manifestamente fuorviante.
Eppure, anche alla luce della normativa su esposta, una perizia è in grado di determinare notevoli danni condividendo un meccanismo assimilabile in qualche modo alla lite temeraria.

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