Cassazione: l'insorgenza di una complicanza non esclude la colpa del medico
Un’importante sentenza, per quanto riguarda la connotazione della colpa, e quindi della responsabilità civile in ambito sanitario, è stata depositata dalla Corte di Cassazione, III Sezione Civile (N°13328 Sez. 3, del 30/06/2015), a conclusione di un procedimento, iniziato nel 1997 da parte di una persona sottoposta, in tempi successivi, a due interventi di chirurgia oculare, e che chiedeva la condanna al risarcimento del danno nei confronti dei due medici che l’avevano operata, oltre che delle due società commerciali che gestivano le strutture sanitarie ove gli interventi erano stati effettuati.
Al di là del caso in sé, nella citata sentenza vengono affermate alcune considerazioni generali della Corte, che sono di estremo interesse e che testualmente di seguito vengono riportate:
Col lemma "complicanza" la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.
Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una:
- o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze";
- ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all’art 1218 c.c. a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto, e non in astratto.
La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sé una "causa non imputabile" ai sensi dell’art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
- o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze";
- ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla:ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.
Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare.
Sulla base delle affermazioni della Corte di Cassazione in questione, all’atto pratico deriva per il Medico quanto riportato nello schema a blocchi seguente:
In caso di intervento chirurgico seguito da decorso favorevole con guarigione clinica, non è configurabile alcun profilo di responsabilità.
Differente è la fattispecie per l’insorgenza di complicanza, che determini un decorso sfavorevole, con peggioramento apprezzabile delle condizioni psico-fisiche.
Se la complicanza insorta è imprevedibile, e da causa non imputabile al sanitario, è fondato ritenere che vi è assenza di colpa, e non è configurabile profilo di responsabilità.
Ove la complicanza fosse prevedibile (e ciò risulti sia dalla dottrina e dalla letteratura, ma anche dal modulo di consenso informato che dovrebbe essere acquisito preliminarmente all’intervento), va in primo luogo verificato se la condotta del medico sia stata corretta (e definita come tale “conforme a lege artis”), ed in caso affermativo pure non sarebbe configurabile un profilo di responsabilità.
Ove tuttavia la complicanza fosse prevedibile, dovrebbe rilevare anche il requisito della inevitabilità della stessa, che ancora farebbe ricadere il caso al di fuori del profilo di responsabilità del sanitario.
Di contro la complicanza evitabile configurerebbe una causa imputabile, e di conseguenza l’ammissione di sussistenza di colpa con correlato profilo di responsabilità.
Infine, va rimarcato come la Corte di Cassazione ammetta che eventi, non qualificabili come complicanze nel decorso clinico, possono in teoria costituire “casi fortuiti” che a loro volta escludono la colpa del medico.