La valutazione percentuale dell'invalidità permanente in Medicina Legale

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

La metodologia medico-legale, in materia di valutazione dell'invalidità permanente, segue la regola generale del "rigorismo obiettivo del metodo", che impone il rispetto del principio dell'obiettività, con rigida aderenza alla realtà oggettiva (accertabile e dimostrabile con parametri certi) sia per i dati clinici (sintomi e segni), che per i dati strumentali e gli elementi diagnostici.

Il metodo medico-legale differisce da quello utilizzato per altre discipline mediche, in quanto necèssita alla sua base dell'elemento-prova, per cui non è consentito trasformare il dubbio in certezza o viceversa, se non sussistono cogenti evidenze di quanto si afferma.

Particolare importanza riveste l'applicazione operativa della metodologia medico-legale alla valutazione dell'invalidità permanente, che può essere effettuata in diversi ambiti, e con modalità differenti per ciascuna fattispecie:

PENALISTICO: in tale caso l'invalidità permamente non viene espressa in misura percentuale, ma riferita alle previsioni dell'articolo 583 del Codice penale, che configurano:
- lesioni gravissime: la "malattia certamente o probabilmente insanabile" oppure "la perdita di un senso", od ancora "la perdita di un arto, o la mutilazione che lo renda inservibile", la "perdita dell'uso di un organo", la "perdita della capacità di procreare", la "permanente e grave difficoltà della favella", ed infine la "deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

- lesioni gravi: quelle che abbiano comportato l' "indebolimento permanente di un senso o di un organo".

CIVILISTICO: l'invalidità permanente viene espressa in misura percentuale come danno biologico, in riferimento alle Tabelle di Legge per i sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (Allegato al Decreto Ministero della Salute 3 luglio 2003, per le menomazioni dell'integrità psicofisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità, le cosiddette "micropermanenti"), od alle Tabelle di Dottrina (fra cui la "Guida Orientativa per la valutazione del danno biologico permanente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni" a cura di Bargagna, Canale, Consigliere, Palmieri ed Umani Ronchi, Giuffrè Editore, Ia Edizione del 1996 e successive del 1998 e 2002, la "Guida alla valutazione del Danno Biologico e dell'Invalidità Permanente a cura di Luvoni, Bernardi e Mangili, Giuffrè Editore, IV Edizione del 1990, oppure ancora la "Guida-Tabella del Danno Biologico a carattere permanente ed invalidante" a cura di Cittadini e Zangani, Morano Editore, Edizione del 1995. La nuova "Tabella unica nazionale" del danno biologico per le menomazioni all'integrità psicofisica fra 10 e 100 punti di invalidità, già preannunciata dall'approvazione dello schema di DPR da parte del Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011, non è stata successivamente ratificata, per cui, pur essendo disponibile e consultabile, non assume valore di Legge.

PREVIDENZIALE ASSICURATIVO INAIL: l'invalidità permanente conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale previste dall'assicurazione obbligatoria INAIL vengono valutate, a decorrere dal 25-07-2000, in termini di danno biologico secondo le Tabelle riportate nel D.M. 12 luglio 2000, ed in riferimento al Decreto Legilsativo 38 del 23-02-2000.

PREVIDENZIALE ASSICURATIVO INPS: l'invalidità permanente viene valutata in misura non percentuale, ma in riferimento alle previsioni della Legge 222/84 secondo le definizioni dell'art.1 (invalido: "assicurato che presenta riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo") e dell'art. 2 (inabile: "assicurato che presenta la totale e permanente inabilità lavorativa a qualsiasi lavoro") della citata Legge.

PREVIDENZIALE PER CAUSA DI SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI: l'invalidità permanente viene riferita alle Tabelle allegate al DPR N° 915 del 23-12-1978 (Tabella A: dalla 1a all' 8a categoria, con gravità decrescente, e Tabella B) per la pensionistica privilegiata e l'equo indennizzo.

ASSISTENZIALE: per l'invalidità civile le procedure valutative e le Tabelle di riferimento da utilizzare per le valutazioni percentuali sono riportate in allegato al D.M. 5 febbraio 1992. Per la Legge 104/92 non esistono riferimenti tabellari percentuali, bensì parametri di carattere socio-sanitario da applicare per il riconoscimento della condizione di "handicap" ed "handicap con connotazione di gravità".

ASSICURATIVO PRIVATO: a seconda del tipo di polizza, le tabelle di riferimento sono quella ANIA od INAIL (ex- DPR 30 giugno 1965 N° 1124), oppure ancora la "capacità dell'assicurato al proficuo lavoro, indipendentemente dalla sua professione", concetto teorico che può in parte ritrovarsi nella Tabelle del D.M. 5 febbraio 1992.

Per i casi atipici, che non risultano negli ambiti precedenti, fungono da riferimento le rassegne giurisprudenziali che presentano caratteri di attinenza alla specificità da valutare.

 

Ciò premesso, operativamente la metodologia richiede in primo luogo una definizione diagnostica della patologia accertata, dopo la quale si potrà procedere alla valutazione del danno permanente, che sarà quindi da ascrivere concretamente alle varie eventualità d'ambito in precedenza descritte.

Saranno quindi effettuate:
  1. VISITA MEDICO-LEGALE (articolata in Anamnesi Familiare, Fisiologica, Patologica Remota e Prossima, Esame Obiettivo clinico generale e distrettuale, specifico per organi ed apparati).
  2. ESAME DOCUMENTALE accurato, con raccordo ai dati clinici e strumentali; ove possano sussistere dubbi diagnostici, sarà effettuata la richiesta mirata di ulteriori accertamenti.
  3. ANALISI DEL CASO specifico, alla luce delle tabelle di riferimento pertinenti e delle procedure di valutazione specifiche (calcolo riduzionistico, formula scalare, valutazione salomonica o contratta).
  4. eventuale RICERCA BIBLIOGRAFICA e/o GIURISPRUDENZIALE, per i casi non specificamente tabellati o di particolare complessità.

     

Da quanto riportato, si evince che dal punto di vista Medico-Legale non è possibile effettuare attendibili stime della percentuale di invalidità permanente, senza aver sottoposto a visita medica diretta l'interessato.

 

Data pubblicazione: 25 aprile 2012

4 commenti

#1
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Utente 359XXX

Buongiorno Dottore è possibile un consulto per la mia invalidita permanente al 67% con problemi cardiovascolari,operato 2 volte al cuore aperto resostituzione della valvola meccanica + aneurisma della aorta ascendente di 6cm. con paralisi della corda vocale sx.terapia con beta bloccanti e anticoagulanti attivita lavorativa operaio gestione trasporti/servizi.ha fine giornata ho difficolta ha produrre suoni/voce.intervento anche di piloroplastica..esiti anche di fratture braccio destro e tibia sx.ho diritto al meno un terzo di invalidita. saluti
grazie

#2
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Dr. Nicola Mascotti

Come ho scritto nelle conclusioni sopra riportate, dal punto di vista Medico-Legale non è possibile effettuare attendibili stime della percentuale di invalidità permanente, senza aver sottoposto a visita medica diretta l'interessato. Per avere un parere sul grado di invalidità, dovrà rivolgersi ad un Medico Legale ed effettuare una visita diretta. Distinti Saluti.

#3
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Utente 376XXX

buongiorno dottore avrei bisigno di un consulto , io sono gia invalido al 46% ,le elenco le pologie trauma cranico con diplopia in basso latrale dx e sx , sindrome vertiginosa , ipertensione ,artrosi acromion sx, lesione completa sovraspinato conflittuale ,lombalgia cronica in scogliosi sx concava , con questo mi è stata riconosciuta la 104 però art 3 comma 1 che non serve a nulla , di recente mi è stata diagnosticata inizio di coxartrosi bilaterale , e di recente ho accusato dolori all'inquine e alla gamba sono rimasto a casa 10 gg in malattia con antinfiammatori, le faccio presente che faccio operaioi metameccanico lavoro abbastanza pesante , sono stato operato tre ernie inquinali e ombelicale, volevo sapere se faccio domanda di aggravamento ho la possibiltà di arrivare al 67% e se c'è la possibiltà di ottenere la legge 104 per riduzione di orario giornaliero.
anticipatamente la ringrazio .
buona giornata

#4
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Dr. Nicola Mascotti

Ripeto ancora: come ho scritto nelle conclusioni sopra riportate, dal punto di vista Medico-Legale non è possibile effettuare attendibili stime della percentuale di invalidità permanente, senza aver sottoposto a visita medica diretta l'interessato.
Per avere un parere sul grado di invalidità non è sufficiente fornire un elenco delle infermità o menomazioni, ma è necessario che l'interessato si rivolga ad un Medico Legale esperto in invalidità ed effettui con questi una visita diretta. Distinti Saluti.

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