Ricorsi in giudizio per invalidità civile, legge 104 e previdenza: circolare INPS N° 168

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

La legge 15 luglio 2011, n. 111 (conversione del D.L.98/2011), entrata in vigore il 1 gennaio scorso, prevede all’articolo 38 per i ricorsi giudiziali in materia previdenziale  (invalidità ed inabilità INPS ai sensi della Legge 222/1984) ed assistenziale (invalidità civile e legge 104/92) l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo, con introduzione di un nuovo articolo (il 445 bis) nel codice di procedura civile.

Era stata apportata, rispetto al testo originale del D.L.98/2011, un’importante modifica, con la soppressione dell’ultimo punto del 1° comma dell’art.445 bis, che prevedeva l’inappellabilità delle sentenze pronunciate fin dal primo grado di giudizio. Tuttavia la successiva Legge 12-11-2011 N° 183 (all’art.27, comma 1, lettera f) ha reintrodotto l’eliminazione della possibilità di un ulteriore grado di giudizio, il che rappresenta un’evidente incongruenza nei confronti delle consuete procedure del Diritto in Italia, e sarà senz’altro oggetto di discussione.

L’INPS ha recepito le novità procedurali con la Circolare N° 168 del 30-12-2011, che emana disposizioni organizzative ed operative finalizzate a consentire all’Istituto Assicuratore di affrontare puntualmente il contenzioso previdenziale ed assistenziale, con l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che i ricorrenti intendono far valere in giudizio. Infatti l’espletamento di tale accertamento (mediante CTU) diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.

In particolare, le procedure INPS prevedono una fase precedente all’accertamento tecnico, in cui il dirigente medico INPS di Sede, ricevuta notizia del ricorso, dovrà verificare tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma d’ufficio, in senso favorevole al ricorrente, dell’accertamento medico legale impugnato, attivando la procedura di autotutela.

Laddove invece tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto, necessario l’esperimento dell’accertamento tecnico obbligatorio preventivo, l’INPS si costituisce in giudizio, designando nel contempo il medico INPS incaricato della partecipazione alle operazioni peritali.

Una volta espletata la CTU, le due parti (INPS e ricorrente) hanno un termine di 30 giorni per eventualmente contestarne le conclusioni, e quindi depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso,omologa l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato al ricorrente ed all’INPS che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, deve provvedere al pagamento della stessa entro 120 giorni dalla notifica.

Desta perplessità, fra i contenuti della Circolare INPS in questione, quanto di seguito riportato: “Considerata la dislocazione territoriale degli studi professionali dei medici CTU e la diversificazione degli orari di svolgimento delle operazioni peritali, per garantire secondo le disposizioni di legge la partecipazione del medico legale dell’INPS alle operazioni peritali, è opportuno che i Direttori Regionali e i Direttori Provinciali assumano, d’intesa con gli avvocati ed i medici responsabili rispettivamente degli Uffici legali e dei Centri medico-legali, idonee iniziative presso i Presidenti dei Tribunali e i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è particolarmente consistente, finalizzate all’adozione/incremento dell’istituto del cosiddetto “accentramento peritale”. Ciò al fine di consentire, quanto più possibile, lo svolgimento delle operazioni peritali in appositi locali messi a disposizione dai Tribunali stessi, oppure presso gli ambulatori medici delle sedi dell’Istituto o in altre sedi istituzionali pubbliche.”

 Personalmente, ritengo che l’INPS non debba condizionare lo svolgimento delle operazioni peritali del CTU alle proprie esigenze organizzative, bensì che sia l’Istituto Previdenziale, in quanto parte convenuta, a dover prendere atto di quanto stabilisce il CTU relativamente ai modi e tempi delle operazioni peritali, ed attivarsi di conseguenza.

Data pubblicazione: 10 gennaio 2012

4 commenti

#1

Spesso la CTU si svolge in maniera sbilanciata per l'assenza del consulente dell'INPS. L'Istuto a causa della frammentazione dei luoghi, dovrebbe assumere o convenzionare un esercito di medici con un aggravio notevole di spese, che ricadrebbero sul cittadino. Ben venga l'uso di spazi neutri, e, in mancanza d'altro, anche ambulatori INPS. Il CTU non si farà certo condizionare dai locali e la presenza del CTP dell'Istituto sarà preziosa, come quella del CTP del ricorrente.
Distinti saluti

#2
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Dr. Nicola Mascotti

< L'Istituto a causa della frammentazione dei luoghi, dovrebbe assumere o convenzionare un esercito di medici con un aggravio notevole di spese, che ricadrebbero sul cittadino > Se l'elevato numero di contenziosi lo richiedesse, sarebbe invece opportuno che l'INPS si dotasse di un adeguato organico di medici specialisti in Medicina Legale, i cui costi sarebbero compensati in caso di vittoria nelle cause, mentre attualmente le sentenze in cui l'INPS è soccombente sono la grande maggioranza.
Vedasi al proposito:
http://www.inps.it/docallegati/mig/Doc/Istituto/CIV/Delibere/Civ2009/Delibere/009_CIV2009.pdf

#3
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Dr. Nicola Mascotti

Inoltre la Circolare N° 92 del 17-07-2009, riguardante la "Nuova organizzazione dell’Area Medico Legale dell’Istituto", stabilisce dei tempi di lavorazione irrisori per le attività medico-legali:

1 minuto per l'esame di certificato medico(!)
13 minuti per esame di verbale ASL di invalidità
25 minuti per visite peritali

http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2092%20del%2017-07-2009.htm

Di questo passo, per far quadrare i conti dell'INPS, si arriverà ad imporre ai CTU non solo il luogo, ma anche l'orario e la durata dell'accertamento.
In passato, mi è successo che il legale dell'INPS rappresentasse al Giudice l'esigenza di fissare le operazioni peritali nell'orario di servizio stabilito per i medici dipendenti dell'INPS.
Il Giudice, sentita la richiesta, l'ha rigettata a norma dell'art.90, comma 1, del c.p.c. disp. att., in quanto "Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere."
Spetta dunque al CTU, e non alle parti, il diritto di stabilire giorno, ora e luogo in cui le operazioni peritali saranno compiute.

#4
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Utente 258XXX

Sono un comunissimo cittadino ignorante in materia giuridico e medica, ma il buon senso mi dice che innanzitutto le visite mediche per pensioni, invalidità e handicap, vengano svolte in maniera più corretta avendo commissioni fisse di medici....qualificati, l'onere delle visite potrebbero essere a carico dell'utente ed in caso di riconoscimento delle invalidità la somma pagata potrebbe essere risarcita o anche risarcita in maniera parziale (una spece di tiket), nelle visite vi sia anche un medico o tecnico di parte che assieme alla Commissione esamina quasi con immediatezza l'invalidità, il medico o tecnico di parte potrebbe essere uno di quelli dei patronati o associazioni di categoria, comunque nella situazione attuale è prassi che le commissioni bocciano o danno percentuali inferiori alle invalidità e comunque quasi tutti fanno ricorso ricorrendo comunque a spese per il CTU e spese legali se non appoggiati a patronati o associazioni di categoria.
Naturalmente il Consulto fra Commissione e medico o tecnico di parte potrebbe rimandare il consulto e richiedere ulteriori esami strumentali comunque a carico dell'utente in base al SSN (comunque anche attualmente gli esami vengono pagati dall'utente, anche parzialmente), ma sicuramente il medico o tecnico di parte sicuramente consiglierebbe all'utente di fornirsi di tutti gli esami comprovanti l'invalidità, anzi già il medico o tecnico di patonato o associazione di categoria potrebbe giudicare se o non presentare domanda all'Inps e la domanda potrebbe essere compilata compreso il certificato medico senza coinvolgere il medico di base, il certificato lo si paga al medico di parte anzichè al medico di base, il quale trasmette la domanda telematicamente all'Inps.
Si accorcerebbero i tempi, più veridicità delle invalidità, meno spese a carico dello Stato per i giudizi (ci sarebbero molto meno ricorsi) e meno spese per l'Inps (spece meno falsi invalidi).
Ci sarebbe più serenità da parte dell'utente consapevole di un equo giudizio.

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