Ricorsi in giudizio per invalidità civile, legge 104 e previdenza: circolare INPS N° 168
La legge 15 luglio 2011, n. 111 (conversione del D.L.98/2011), entrata in vigore il 1 gennaio scorso, prevede all’articolo 38 per i ricorsi giudiziali in materia previdenziale (invalidità ed inabilità INPS ai sensi della Legge 222/1984) ed assistenziale (invalidità civile e legge 104/92) l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo, con introduzione di un nuovo articolo (il 445 bis) nel codice di procedura civile.
Era stata apportata, rispetto al testo originale del D.L.98/2011, un’importante modifica, con la soppressione dell’ultimo punto del 1° comma dell’art.445 bis, che prevedeva l’inappellabilità delle sentenze pronunciate fin dal primo grado di giudizio. Tuttavia la successiva Legge 12-11-2011 N° 183 (all’art.27, comma 1, lettera f) ha reintrodotto l’eliminazione della possibilità di un ulteriore grado di giudizio, il che rappresenta un’evidente incongruenza nei confronti delle consuete procedure del Diritto in Italia, e sarà senz’altro oggetto di discussione.
L’INPS ha recepito le novità procedurali con la Circolare N° 168 del 30-12-2011, che emana disposizioni organizzative ed operative finalizzate a consentire all’Istituto Assicuratore di affrontare puntualmente il contenzioso previdenziale ed assistenziale, con l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che i ricorrenti intendono far valere in giudizio. Infatti l’espletamento di tale accertamento (mediante CTU) diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.
In particolare, le procedure INPS prevedono una fase precedente all’accertamento tecnico, in cui il dirigente medico INPS di Sede, ricevuta notizia del ricorso, dovrà verificare tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma d’ufficio, in senso favorevole al ricorrente, dell’accertamento medico legale impugnato, attivando la procedura di autotutela.
Laddove invece tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto, necessario l’esperimento dell’accertamento tecnico obbligatorio preventivo, l’INPS si costituisce in giudizio, designando nel contempo il medico INPS incaricato della partecipazione alle operazioni peritali.
Una volta espletata la CTU, le due parti (INPS e ricorrente) hanno un termine di 30 giorni per eventualmente contestarne le conclusioni, e quindi depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso,omologa l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato al ricorrente ed all’INPS che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, deve provvedere al pagamento della stessa entro 120 giorni dalla notifica.
Desta perplessità, fra i contenuti della Circolare INPS in questione, quanto di seguito riportato: “Considerata la dislocazione territoriale degli studi professionali dei medici CTU e la diversificazione degli orari di svolgimento delle operazioni peritali, per garantire secondo le disposizioni di legge la partecipazione del medico legale dell’INPS alle operazioni peritali, è opportuno che i Direttori Regionali e i Direttori Provinciali assumano, d’intesa con gli avvocati ed i medici responsabili rispettivamente degli Uffici legali e dei Centri medico-legali, idonee iniziative presso i Presidenti dei Tribunali e i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è particolarmente consistente, finalizzate all’adozione/incremento dell’istituto del cosiddetto “accentramento peritale”. Ciò al fine di consentire, quanto più possibile, lo svolgimento delle operazioni peritali in appositi locali messi a disposizione dai Tribunali stessi, oppure presso gli ambulatori medici delle sedi dell’Istituto o in altre sedi istituzionali pubbliche.”
Personalmente, ritengo che l’INPS non debba condizionare lo svolgimento delle operazioni peritali del CTU alle proprie esigenze organizzative, bensì che sia l’Istituto Previdenziale, in quanto parte convenuta, a dover prendere atto di quanto stabilisce il CTU relativamente ai modi e tempi delle operazioni peritali, ed attivarsi di conseguenza.