Intramoenia ctu.

I medici del SSN dovranno scegliere tra intramoenia e attività di CTP/CTU

antonio.valassina
Dr. Antonio Valassina Ortopedico, Chirurgo vascolare

Nel nuovo contratto firmato il 19 Dicembre 2019 dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e dalle maggiori organizzazioni e confederazioni sindacali del settore sanitario pubblico, il CCNL dell’Area Sanità relativo al triennio 2016-2018, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, un paragrafo inserisce una vessazione (l'ennesima) nei confronti dei medici del SSN e un potenziale enorme esplosivo rischio di incompetenza per i Tribunali e la Giustizia.

Intramoenia o CTU

Mi riferisco al Titolo VIII di tale CCNL che regolamenta la libera professione intramuraria.
In particolare il riferimento è all’articolo 119, che, al punto h), inserisce nelle “Attività non rientranti nella libera professione intramuraria”, oltre a quelle già previste dall’art. 60 del CCNL Area sanità 1998-2001, anche l’“attività professionale resa in qualità di ctu presso i tribunali”.

In questo articolo capestro, in breve, si vorrebbe impedire l'attività intramoenia al medico che svolgesse attività di ctu (scritto in minuscolo nel testo).

Tralascio gli aspetti giuridici discutibilissimi con cui è stata stilata la definizione di "ctu" (in minuscolo), di cui potrete leggere nell'articolo "Perché impedire l’intramoenia ai medici che svolgono le consulenze tecniche in tribunale?" di M.Russo, A.Aprile, D.Rodriguez su il Quotidiano Sanità.

Mi limito a segnalare l'aspetto, a mio avviso, più grave in assoluto. I medici del SSN trovandosi a dover scegliere tra attività intramoenia, continuativa, e attività di Consulente di Parte o di CTU, sporadica, ovviamente sceglieranno di dedicarsi solo all'ittavità intramoenia. Ne consegue che i giudici, a fronte del prospettabile maggior numero di rinunce ad assumere incarichi di CTU da parte dei dirigenti medici dipendenti del SSN, disorientati “sul da farsi”, potrebbero così scegliere di attingere prevalentemente alla categoria dei liberi professionisti creando discriminazione tra le categorie e anche il restringimento del ventaglio di competenze tecniche fruibili ai fini di giustizia.

Interpreto questa norma solo in un modo. Le Amministrazioni degli Ospedali taglieggiano da sempre qualsiasi attività medica intramoenia, tranne una che per Legge non possono toccare: le consulenze CTU. Diversi Direttori hanno provato a pretendere percentuali su questa attività, ma davanti al Giudice hanno sempre perso tutti i ricorsi dei medici in quanto questa è l'UNICA attività squisitamente fondata solo ed esclusivamente sul background culturale di ogni singolo medico il quale, pertanto, non necessita di alcun contributo organizzativo dell'Ospedale/ASL, di cui questo medico fa parte, per formulare la sua Consulenza di parte o come CTU.

Dunque nulla è dovuto all'Amministrazione degli Ospedali del SSN. Questa "esclusione" non è mai stata accettata dal coacervo politico-amministrativo che tiene saldamente nelle sue mani i nostri Ospedali e quindi, lavorando di nascosto con sigle sindacali profondamente corrotte sul piano istituzionale e sociale, è riuscito a introdurre questo articolo capestro nel nuovo contratto ARAN, norma che va denunciata in tutte le Associazioni e gli Ordini dei Medici.

Quante sentenze errate o deviate dei Tribunali italiani dovremo aspettare, con collera montante dell'opinione pubblica, per eliminare questo articolo vessatorio dal contratto ARAN? Quanti e quali danni dovranno sopportare i nostri cittadini per gli errori attesi?

Data pubblicazione: 03 febbraio 2021

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