De "Responsabilità professionale medica". Diritto a confronto

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Dr. Otello Poli Neurologo, Algologo, Esperto in medicina del sonno

Solo in Italia permane il reato penale Uno sguardo sulla responsabilità medica in Europa

Scrutando il panorama europeo, non può non destare sorpresa il fatto che soltanto in Italia il medico possa essere ritenuto penalmente responsabile
Alla luce di quanto sopra esposto, emerge un quadro secondo cui nella maggior parte dei Paesi europei le conseguenze della responsabilità medica sono socialmente distribuite fra tutti i cittadini.
I medici non solo non devono assicurarsi per la responsabilità professionale, ma non devono nemmeno temere per la loro reputazione che può essere compromessa dalle innumerevoli (spessissimo infondate) citazioni in giudizio a tal punto che, anzi, collaborano all’accertamento della verità

In Italia, per contro, la legge 8 novembre 2012, n. 189 (di conversione del D.L. 158/2012), pubblicata sulla G.U.del 10 novembre 2012, n. 263, entrata in vigore in data 11 novembre, nell’art. 3 prevede la depenalizzazione, a determinate condizioni, limitatamente la sola colpa lieve dell’esercente una professione sanitaria.

Inoltre sempre in Italia più recentemente la Corte di Cassazione con recente sentenza del 20 agosto 2013, n. 19220, ramenta ai medici il dovere di un rapporto personale con il paziente che sta per sottoporsi a procedura. Quest'ultimo ovvero il paziente ha il diritto di essere informato circa i rischi mediante l'uso di un linguaggio che tenga conto del suo livello culturale.


Il "principio di merito" appare essere, anzi è, sacrosanto. Ma nella pratica clinica quotidiana chi valuterà e sentienzerà quale sia il reale livello culturale del paziente? Ed ancora più importante chi potrà esprimersi circa lo "stato psichico" del paziente nel momento della firma?

 

Nota a margine:

Invito i Colleghi che abbiano a leggere le seguenti righe a lasciare "commenti di merito" articolati e propositivi circa il possibile comportamento finalizzato a far si che le cose cambino, seguendo i canali istituzionalmente preposti, innanzi alla problematica rilevata rafforzando, al tempo medesimo, la propria consapevolezza di quanto la nostra professione sia al momento oggetto di discriminazione normativa e legislativa.

 

Data pubblicazione: 06 gennaio 2014 Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2014

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