Le ultime novità legislative sull'obbligo della sorveglianza sanitaria
Il Decreto Legge 4 maggio 2023 n.48 (art 14) modifica l'art. 18 del D.Lgs 81/08 ("obblighi del datore di lavoro e del dirigente") obbligando il datore di lavoro (o il dirigente del datore di lavoro che organizza e dirige le attivitià secondo le relative attribuzioni e competente) a NOMINARE il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria non solo nei casi già previsti dal D.Lgs 81/08, ma anche qualora essa sia richiesta dalla "valutazione dei rischi" aziendale.
La valutazione (globale e documentata) di TUTTI i fattori di rischio è obbligo non delegabile del datore di lavoro e deve essere effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/08.
Pertanto il medico competente non dovrà essere nominato SOLTANTO qualora vi siano rischi "normati" dal D.Lgs 81/08 che ne prevedono la nomina, ma anche tutte le volte in cui la valutazione del rischio preveda la sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione specifica per un determinato fattore di rischio professionale.
Per esempio, alcuni rischi ergonomici molto diffusi e rilevanti (ma non ancora normati) come le posture fisse protratte, i movimenti ripetitivi degli arti superiori e il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (i primi due spesso riportati dai medici competenti nell'Allegato 3B come "altri rischi" e l'ultimo esplicitamente previsto da tale allegato), ove il documento di valutazione del rischio indichi la "sorveglianza sanitaria" quale idonea ed efficace misura di prevenzione e protezione specifica, comporteranno la visita medica da parte del medico competente anche per tale fattore di rischio.
In particolare il medico competente dovrà indicare il fattore di rischio "valutato" nel protocollo di sorveglianza sanitaria e dovrà riportarlo anche nel giudizio di idoneità alla mansione specifica formulato.
La prassi di effettuare la sorveglianza sanitaria anche per i rischi non normati, a determinate condizioni, è stata seguita fino ad oggi da diversi medici competenti e suggerita anche da vari autori (1). Adesso tale prassi è stata sancita dal nostro legislatore.
A mio avviso, tale modifica normativa comporta ancora dei dubbi interpretativi. Ad esempio, a questo punto ci si può chiedere se può essere attivata la sorveglianza sanitaria anche per un fattore di rischio "normato" qualora il livello di esposizione dei lavoratori a tale rischio non superi il valore di azione che fa scattare "obbligatoriamente" la sorveglianza sanitaria.
Interessante il commento della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione che può essere consultata dalla home page del sito web: CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione
Per approfondire:Visita medica: il lavoratore che la rifiuta può essere licenziato?
Bibliografia