È legittimo licenziare il lavoratore che rifiuta la visita medica?
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 13 luglio 2022, n. 22094 ha ratificato che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che rifiuta di sottoporsi a visita medica disposta dall'azienda per un cambio di mansioni ai sensi del decreto legislativo 81/08, art. 41, comma 2 lettera d.
La vicenda riguarda una lavoratrice per la quale il datore di lavoro aveva richiesto al medico competente una visita medica per verificare l'idoneità alla mansione specifica dovendola impiegare in una mansione diversa da quella in essere, presso un appalto esterno.
La dipendente alla prima convocazione si era rifiutata di sottoporsi agli accertamenti previsti, in quanto venivano svolti in luogo non idoneo (in una sala riunioni non "asettica").
La dipendente venne riconvocata presso un centro medico, ma anche questa volta si rifiutò in quanto la mansione per la quale veniva eseguita la visita (addetta alle pulizie) non era la sua mansione originaria (impiegata). A seguito di questo nuovo rifiuto, il datore di lavoro decise di licenziarla. Da tale atto ne nacque un contenzioso che arrivò fino in cassazione e che si è definito con la recente sentenza.
I giudici di cassazione hanno ritenuto legittimo il licenziamento in quanto il datore di lavoro ha agito nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Anche in caso di demansionamento, questo non giustificava il rifiuto alla visita medica che doveva essere effettuata. Eventualmente la contestazione del demansionamento sarebbe potuto essere oggetto di contestazione successiva da parte della lavoratrice.
Inoltre l'ordinanza ha evidenziato come, anche in relazione alla finalità di prevenzione ai fini della sicurezza del lavoratore, la proporzionalità tra condotta omissiva della lavoratrice e sanzione fosse stata rispettata.
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