Il medico competente . Chi era costui?

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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro

Molto spesso mi viene chiesto, da lavoratori che visito, perché il medico che visita i lavoratori viene chiamato “medico competente”.

La stessa domanda mi viene fatta anche da colleghi di altre specialità che immancabilmente con un tono di velata ironia aggiungono: “noi altri siamo degli in...competenti?”.

Ho deciso dunque di dare risposta a questo arcano.

Il termine “medico competente” lo ritroviamo per la prima volta nel decreto legislativo 303 del 1956.

In questo decreto, sostanzialmente tra le prime fonti legislative sulla sicurezza e salute dei lavoratori, all’articolo 34 si trattava delle “visite mediche” dei lavoratori. Le visite mediche dovevano essere effettuate, recitava l’articolo, da un “medico competente”. All’epoca non vi era l’obbligo di aver conseguito la specializzazione per effettuare le visite ai lavoratori ma era sufficiente essere “competente”. Il decreto però non specificava i requisiti per essere “competente”.

Per approfondire:Sorveglianza sanitaria: quando nominare il medico competente?

È interessante notare come la figura del medico competente all’epoca era limitata alla esecuzione delle visite mediche. Tutta la programmazione delle visite, della loro periodicità, degli accertamenti integrativi, era stabilita dallo stesso decreto tramite tabelle che in maniera standardizzata prevedevano, in base alla lavorazione e alla patologia da prevenire, tutto ciò che doveva esser fatto. Solo in alcuni casi si potevano effettuare ulteriori accertamenti ma non su decisione del “medico competente” ma su prescrizione dell’Ispettorato del Lavoro.

Tutta l’impostazione della sicurezza sul lavoro era basata sulla “presunzione del rischio” indipendentemente dalle singole realtà aziendali.

Il grande balzo in avanti nella prevenzione avviene solo dopo oltre un trentennio con il dlgs 277 del 1991 e ancor di più con il dlgs 626 del 1996.

Dalla “presunzione del rischio” si passa alla ”valutazione del rischio” specifico per ogni azienda.

Con questi nuovi decreti anche il ruolo del medico cambia sostanzialmente: si definisce la necessaria specializzazione e si coinvolge il medico, con la sua competenza, nel percorso importantissimo della valutazione del rischio e della programmazione delle misure di prevenzione.

Ciò che non cambia è il nome! Rimane sempre il “medico competente”.

I legislatori che hanno redatto le norme non hanno evidentemente ritenuto di meglio definire la figura del “medico competente” per quello che realmente è: un medico del lavoro, o meglio, un medico dei lavoratori o, come a me piace definirlo, un medico per i lavoratori.

Per approfondire:Visita medica: il rifiuto del lavoratore causa il licenziamento?

Data pubblicazione: 10 aprile 2019

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