Idoneità psico-fisica per attività di volo da diporto o sportivo
Con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n° 133 nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n° 106, concernente la Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Tale decreto è in vigore dal 17-11-2010
Si illustra il sommario degli accertamenti sanitari minimi necessari all'accertamento dell'idoneità al pilotaggio di volo da diporto o sportivo.
1) Il certificato medico: vale 2 anni, per pilota istruttore che abbia oltre 40 anni: vale 1 anno
2) Visita Cardiologica: alla visita iniziale; alle visite successive: solo se indicato.
3) Elettrocardiogramma: alla visita iniziale; ad ogni visita successiva: dopo i 50 anni.
4) Analisi chimica dell'urina: alla visita iniziale e a tutte le visite successive mediante sticktest.
5) Esame della capacità uditiva: mediante percezione della voce di conversazione a due metri con le spalle all'esaminatore alla visita iniziale e a tutte le visite successive
6) Esame visus: visione dei colori per trasparenza e valutazione del campo visivo: alla visita iniziale e a tutte le visite successive.
Altri accertamenti specialistici e/o strumentali: sono indicati sulla base dell'anamnesi e della visita medica. Gli accertamenti specialistici e/o strumentali richiesti devono essere attestati da struttura appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Questo decreto è molto più specifico rispetto al precedente in quanto negli allegati sono indicati i requisiti per ogni apparato, organo, sistema ed inoltre gli eventuali esami strumentali e visite specialiste da effettuare per il rilascio del certificato di idoneità al volo.