Prodotti cosmetici: nuovo regolamento
Il nuovo regolamento europeo UE norma le sostanze che devono essere individuate con questa dizione.
Ogni sostanza atta ad essere applicata su epidermide, capelli, peli, unghie, labbra, genitali esterni, denti e mucose orali, allo scopo di pulizia, profumazione, protezione, eudermia, è classificabile come cosmetico, a patto che rispetti alcune norme.
Il cosmetico ha come scopo il mantenimento dello stato eudermico della pelle, cioè non mira a risolvere patologie cutanee, ma mira alla protezione e al "buon stato fisiologico della pelle".
Il cosmetico deve essere sicuro per la salute umana, in condizioni d'uso normali.
Il cosmetico deve rientrare in queste categorie:
- TENSIOATTIVI
- SOSTANZE LIPOFILE (OLI, BURRO, CERE)
- MODIFICATORI REOLOGICI
- DERIVATI SILICONICI
- CONSERVANTI
- ANTIOSSIDANTI
- UMETTANTI E IDRATANTI
- SOSTANZE FUNZIONALI
- COLORANTI, LACCHE E PIGMENTI
- CORPI ODOROSI
- SOSTANZE AUSILIARIE
In particolare si può notare come le nuovissime normative UE continuano ad includere gli idrocarburi, quali vaselina (petrolatum) e paraffina, che sono stati dunque dichiarati rispondenti a norme di sicurezza nell'uso umano, e che quindi continueranno ad essere inclusi nelle preparazioni e prodotti in commercio.
Bibliografia:
Regolamento (CE) 1223/2009 Parlamento europeo,in gazzetta ufficiale della UE
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